Art. 393 Esclusione dalla concessione del mutuo 1. Sono esclusi dalla concessione del mutuo: a) i soggetti che siano proprietari di un'abitazione o porzione di abitazione, in qualsiasi localita' del territorio nazionale, il cui valore, dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), sia superiore a euro 30.000,00; b) i soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare il coniuge convivente o un parente convivente proprietario, in qualsiasi localita' del territorio nazionale, di un'abitazione o porzione di abitazione con un valore superiore a quello di cui alla lettera a), determinato con identico parametro; c) previa valutazione dell'amministrazione, il personale che si trovi in aspettativa per motivi privati o che sia sottoposto a provvedimento di sospensione cautelare dal servizio; d) i soggetti ai quali sono alienati gli alloggi di servizio del Ministero della difesa in virtu' delle vigenti procedure di dismissione.