Art. 393 
 
               Esclusione dalla concessione del mutuo 
 
1. Sono esclusi dalla concessione del mutuo: 
a) i soggetti che siano proprietari di un'abitazione  o  porzione  di
abitazione, in qualsiasi localita' del territorio nazionale,  il  cui
valore, dichiarato  ai  fini  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(ICI), sia superiore a euro 30.000,00; 
b) i soggetti che abbiano nel proprio  nucleo  familiare  il  coniuge
convivente  o  un  parente  convivente  proprietario,  in   qualsiasi
localita' del territorio nazionale, di un'abitazione  o  porzione  di
abitazione con un valore superiore a quello di cui alla  lettera  a),
determinato con identico parametro; 
c) previa valutazione dell'amministrazione, il personale che si trovi
in  aspettativa  per  motivi  privati  o   che   sia   sottoposto   a
provvedimento di sospensione cautelare dal servizio; 
d) i soggetti ai quali sono alienati  gli  alloggi  di  servizio  del
Ministero  della  difesa  in  virtu'  delle  vigenti   procedure   di
dismissione.