Art. 20. I Ministri potranno intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o manifestare gl'intendimenti del Ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.