(Allegato D-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
  I Ministri potranno intervenire, per gli  affari  consultivi,  alle
adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare
commissari per dare speciali informazioni sugli affari da  trattarsi,
o manifestare  gl'intendimenti  del  Ministro  sopra  nuove  leggi  e
regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.