ART. 317
           (riscossione dei crediti e fondo di rotazione)

   1.  Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato
ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui alla parte sesta del presente
decreto,  nell'ammontare  determinato  dal  Ministro  dell'ambiente e
della  tutela  del territorio o dal giudice, si applicano le norme di
cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
   2.  Nell'ordinanza  o  nella  sentenza  puo'  essere  disposto, su
richiesta  dell'interessato  che  si  trovi  in condizioni economiche
disagiate,  che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili non
superiori al numero di venti; ciascuna rata non puo' essere inferiore
comunque ad euro cinquemila.
   3. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unico
pagamento.
   4. Il mancato adempimento anche di una sola rata alla sua scadenza
comporta  l'obbligo  di  pagamento  del  residuo  ammontare  in unica
soluzione.
   5.  Le  somme  derivanti  dalla  riscossione dei crediti in favore
dello  Stato  per  il  risarcimento del danno ambientale disciplinato
dalla parte sesta del presente decreto, ivi comprese quelle derivanti
dall'escussione  di  fidejussioni  a  favore  dello  Stato, assunte a
garanzia  del  risarcimento  medesimo,  sono  versate all'entrata del
bilancio  dello  Stato, per essere riassegnate entro sessanta giorni,
con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo
di rotazione istituito nell'ambito di apposita unita' previsionale di
base  dello  stato  di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  al  fine  di  finanziare,  anche  in via di
anticipazione e, in quest'ultimo caso, nella misura massima del dieci
per cento della spesa:
    a)  interventi  urgenti  di  perimetrazione,  caratterizzazione e
messa  in sicurezza dei siti inquinati, con priorita' per le aree per
le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
    b)   interventi   di   disinquinamento,   bonifica  e  ripristino
ambientale  delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento
del danno ambientale;
    c)  interventi  di  bonifica e ripristino ambientale previsti nel
programma  nazionale  di  bonifica  e  ripristino ambientale dei siti
inquinati;
    d)  attivita'  dei  centri  di  ricerca nel campo delle riduzioni
delle  emissioni  di gas ad effetto serra e dei cambiamenti climatici
globali.
   6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,  adottato  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di
accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per
il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.
 
          Nota all'art. 317:
              - Il   decreto  legislativo  13 aprile  1999,  a.  112,
          recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione,
          in   attuazione   della   delega   prevista   dalla   legge
          28 settembre  1998,  n.  337», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 27 aprile 1999, n. 97.