Art. 402 
 
Realizzazione degli alloggi con  possibilita'  di  acquisto  mediante
                              riscatto 
 
1.  Al  fine  di  contemperare  le  esigenze  di  operativita'  dello
strumento  militare  con  le  esigenze  alloggiative  del   personale
militare e civile, il Ministero  della  difesa  realizza  alloggi  di
servizio con possibilita' di acquisto da parte dei propri  dipendenti
di cui all'articolo 398, comma 2, lettere a) e b), mediante riscatto. 
2. Gli alloggi di  servizio  a  riscatto,  gia'  individuati  con  il
programma pluriennale sono realizzati: 
a) mediante lo strumento della cooperazione tra gli  appartenenti  al
Ministero della difesa; 
b) mediante lo strumento della concessione di lavori pubblici di  cui
all'articolo 143 del codice degli appalti, nonche' con  le  procedure
di cui all'articolo 153 del medesimo codice; 
c) con altri strumenti previsti dalla legge. 
3.  Al  fine  di  realizzare  il  programma  e  per   consentire   il
perseguimento     dell'equilibrio     economico-finanziario     degli
investimenti dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 143,  comma  8,
del codice degli appalti, il Ministero della difesa  puo'  utilizzare
aree in proprio uso  in  favore  dei  concessionari  gestori,  previa
verifica  dei  vincoli  posti  a  salvaguardia  dell'ambiente  ovvero
previsti da leggi speciali a tutela del demanio storico  archeologico
e artistico. 
4.  I  canoni  degli  alloggi  di   servizio,   realizzati   mediante
concessione di lavori pubblici in attuazione del comma 2, lettera b),
comprendono la quota di ammortamento e sono determinati  in  funzione
dei costi di realizzazione e degli oneri  relativi  alle  prestazioni
gestionali e di manutenzione  sostenuti  dal  concessionario  per  la
durata del contratto di concessione. 
5.  I   canoni   introitati   dal   concessionario   sono   destinati
integralmente al perseguimento dell'equilibrio  economico-finanziario
degli investimenti, ai sensi dell'articolo 143, comma 8,  del  codice
degli appalti, secondo un piano pluriennale di ammortamento. 
6.  Al  termine  della  concessione,  il  concessionario,   raggiunto
l'equilibrio economico-finanziario, consegna gli alloggi di  servizio
a riscatto al Ministero della difesa che provvede al  perfezionamento
della vendita in favore degli utenti aventi diritto, assegnatari  dei
singoli alloggi, che  hanno  corrisposto  l'importo  del  canone  per
l'intera durata della concessione. 
7. Le Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  provvedono  a
individuare e porre in graduatoria  i  potenziali  assegnatari  degli
alloggi a riscatto, secondo le modalita' di cui all'articolo  408,  e
possono  consentire  al  personale  individuato  di   associarsi   in
cooperative da costituire per tale finalita' o gia' esistenti. 
8. Il Ministero della difesa puo' emanare atto di concessione per  la
costituzione in favore delle cooperative del  diritto  di  superficie
sul terreno demaniale per la realizzazione delle unita' abitative  da
assegnare ai soci secondo le priorita' indicate dalle Forze armate. 
9. Il provvedimento di concessione e' disciplinato da una convenzione
che regola la progettazione e la realizzazione delle unita' abitative
unitamente alle  modalita'  per  l'assegnazione  degli  alloggi  agli
aventi diritto. 
10. La convenzione di cui al comma 9 puo' definire una percentuale di
unita' abitative appartenenti alla prima e seconda categoria  di  cui
all'articolo 399, comma 1, lettere  a)  e  b),  da  utilizzare  quale
corrispettivo per la concessione del diritto di superficie  sull'area
edificabile, gli eventuali elaborati tecnici, ovvero,  gli  ulteriori
servizi conferiti dal Ministero della difesa. 
11.  Con  decreto  del  Ministro  della   difesa,   di   natura   non
regolamentare, sono approvate le  direttive  tecniche  relative  alle
procedure di riscatto degli alloggi assegnati ai sensi  del  presente
articolo le quali rispettano i seguenti criteri: 
a) il prezzo complessivo di riscatto  degli  alloggi  e'  determinato
sulla base del costo della loro realizzazione,  nonche'  degli  oneri
finanziari dell'operazione, di quelli di manutenzione straordinaria e
del valore dell'area eventualmente ceduta per la realizzazione  degli
alloggi; 
b) il riscatto, che e' condizionato alla regolare corresponsione  dei
canoni per l'intera durata della concessione,  si  perfeziona,  entro
dieci anni dalla data di concessione dell'alloggio al dipendente, con
il  pagamento  dell'importo  residuo.  I   canoni   corrisposti   dal
dipendente concessionario includono il valore della superficie su cui
e'  costruito  l'immobile,  gli  oneri  finanziari  sostenuti  e   di
manutenzione  straordinaria,  oltre  a  un  importo   a   titolo   di
concessione, determinato  d'intesa  con  l'Agenzia  del  demanio.  Al
termine della concessione gli assegnatari corrispondono, al  fine  di
riscattare l'immobile gia' in uso, un importo massimo equivalente  al
costo  dell'immobile  al  momento  della  sua  realizzazione,  ovvero
acquisizione, cosi' come individuato da una commissione nominata  con
decreto del Ministro della difesa; 
c)  in  caso  di  morte  dell'assegnatario  durante  il  periodo   di
concessione, fatta eccezione per gli immobili realizzati su aree  del
demanio militare, il riscatto puo' essere esercitato dal coniuge o da
uno   dei   discendenti   residenti    nell'alloggio    al    momento
dell'assegnazione; 
d) in qualunque ipotesi di cessazione  della  concessione  prima  del
riscatto, il dipendente assegnatario o i suoi eredi hanno  diritto  a
ripetere le somme versate a eccezione di quelle corrisposte a  titolo
di concessione d'uso; 
e) eventuali oneri  sostenuti  dall'Amministrazione  nelle  more  del
subentro di altro assegnatario  per  recesso  dell'originario  avente
diritto  al  riscatto  sono  conguagliati  sul  prezzo  di   riscatto
dell'alloggio. 
 
 
          Note all'art. 402: 
          - Per il testo degli  gli  artt.  143  e  153  del  decreto
          legislativo 12 aprile  2006  n.  163,  si  vedano  le  note
          all'articolo 401.