Art. 402 Realizzazione degli alloggi con possibilita' di acquisto mediante riscatto 1. Al fine di contemperare le esigenze di operativita' dello strumento militare con le esigenze alloggiative del personale militare e civile, il Ministero della difesa realizza alloggi di servizio con possibilita' di acquisto da parte dei propri dipendenti di cui all'articolo 398, comma 2, lettere a) e b), mediante riscatto. 2. Gli alloggi di servizio a riscatto, gia' individuati con il programma pluriennale sono realizzati: a) mediante lo strumento della cooperazione tra gli appartenenti al Ministero della difesa; b) mediante lo strumento della concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 143 del codice degli appalti, nonche' con le procedure di cui all'articolo 153 del medesimo codice; c) con altri strumenti previsti dalla legge. 3. Al fine di realizzare il programma e per consentire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice degli appalti, il Ministero della difesa puo' utilizzare aree in proprio uso in favore dei concessionari gestori, previa verifica dei vincoli posti a salvaguardia dell'ambiente ovvero previsti da leggi speciali a tutela del demanio storico archeologico e artistico. 4. I canoni degli alloggi di servizio, realizzati mediante concessione di lavori pubblici in attuazione del comma 2, lettera b), comprendono la quota di ammortamento e sono determinati in funzione dei costi di realizzazione e degli oneri relativi alle prestazioni gestionali e di manutenzione sostenuti dal concessionario per la durata del contratto di concessione. 5. I canoni introitati dal concessionario sono destinati integralmente al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice degli appalti, secondo un piano pluriennale di ammortamento. 6. Al termine della concessione, il concessionario, raggiunto l'equilibrio economico-finanziario, consegna gli alloggi di servizio a riscatto al Ministero della difesa che provvede al perfezionamento della vendita in favore degli utenti aventi diritto, assegnatari dei singoli alloggi, che hanno corrisposto l'importo del canone per l'intera durata della concessione. 7. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, provvedono a individuare e porre in graduatoria i potenziali assegnatari degli alloggi a riscatto, secondo le modalita' di cui all'articolo 408, e possono consentire al personale individuato di associarsi in cooperative da costituire per tale finalita' o gia' esistenti. 8. Il Ministero della difesa puo' emanare atto di concessione per la costituzione in favore delle cooperative del diritto di superficie sul terreno demaniale per la realizzazione delle unita' abitative da assegnare ai soci secondo le priorita' indicate dalle Forze armate. 9. Il provvedimento di concessione e' disciplinato da una convenzione che regola la progettazione e la realizzazione delle unita' abitative unitamente alle modalita' per l'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto. 10. La convenzione di cui al comma 9 puo' definire una percentuale di unita' abitative appartenenti alla prima e seconda categoria di cui all'articolo 399, comma 1, lettere a) e b), da utilizzare quale corrispettivo per la concessione del diritto di superficie sull'area edificabile, gli eventuali elaborati tecnici, ovvero, gli ulteriori servizi conferiti dal Ministero della difesa. 11. Con decreto del Ministro della difesa, di natura non regolamentare, sono approvate le direttive tecniche relative alle procedure di riscatto degli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo le quali rispettano i seguenti criteri: a) il prezzo complessivo di riscatto degli alloggi e' determinato sulla base del costo della loro realizzazione, nonche' degli oneri finanziari dell'operazione, di quelli di manutenzione straordinaria e del valore dell'area eventualmente ceduta per la realizzazione degli alloggi; b) il riscatto, che e' condizionato alla regolare corresponsione dei canoni per l'intera durata della concessione, si perfeziona, entro dieci anni dalla data di concessione dell'alloggio al dipendente, con il pagamento dell'importo residuo. I canoni corrisposti dal dipendente concessionario includono il valore della superficie su cui e' costruito l'immobile, gli oneri finanziari sostenuti e di manutenzione straordinaria, oltre a un importo a titolo di concessione, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio. Al termine della concessione gli assegnatari corrispondono, al fine di riscattare l'immobile gia' in uso, un importo massimo equivalente al costo dell'immobile al momento della sua realizzazione, ovvero acquisizione, cosi' come individuato da una commissione nominata con decreto del Ministro della difesa; c) in caso di morte dell'assegnatario durante il periodo di concessione, fatta eccezione per gli immobili realizzati su aree del demanio militare, il riscatto puo' essere esercitato dal coniuge o da uno dei discendenti residenti nell'alloggio al momento dell'assegnazione; d) in qualunque ipotesi di cessazione della concessione prima del riscatto, il dipendente assegnatario o i suoi eredi hanno diritto a ripetere le somme versate a eccezione di quelle corrisposte a titolo di concessione d'uso; e) eventuali oneri sostenuti dall'Amministrazione nelle more del subentro di altro assegnatario per recesso dell'originario avente diritto al riscatto sono conguagliati sul prezzo di riscatto dell'alloggio.
Note all'art. 402: - Per il testo degli gli artt. 143 e 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si vedano le note all'articolo 401.