Art. 28. La presente legge andra' in vigore col 1.° luglio 1865, col qual giorno cesseranno di esistere i Consigli di Stato del gia' Regno di Sardegna e del gia' Granducato di Toscana, il Consigli di amministrativo di Napoli e la Commissione dei presidenti di Palermo, e saranno abolite tutte le leggi costitutive di questi alti dicasteri, ai quali viene a tutti gli effetti sostituito il Consiglio di Stato stabilito dalla presente legge, salve le prerogative del Tribunale della Monarchia in Sicilia.