(Allegato D-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
  La presente legge andra' in vigore col 1.° luglio  1865,  col  qual
giorno cesseranno di esistere i Consigli di Stato del gia'  Regno  di
Sardegna  e  del  gia'  Granducato  di  Toscana,   il   Consigli   di
amministrativo di Napoli e la Commissione dei presidenti di  Palermo,
e  saranno  abolite  tutte  le  leggi  costitutive  di  questi   alti
dicasteri, ai quali viene a tutti gli effetti sostituito il Consiglio
di Stato stabilito dalla presente legge,  salve  le  prerogative  del
Tribunale della Monarchia in Sicilia.