(Allegato E-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
  La presente legge andra' in vigore col 1.° luglio 1865,  col  quale
giorno saranno soppresse le sezioni  del  contenzioso  amministrativo
della Gran Corte dei conti di Napoli e di Palermo,  ed  il  Tribunale
del conteso di Parma.