(Allegato E-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
  Sono  temporaneamente  mantenuti  nelle  provincie   napoletane   e
siciliane i procedimenti riguardanti  scioglimenti  di  promiscuita',
divisione in massa e suddivisione dei demanii comunali, e  quelli  di
reintegra per  occupazione  o  illegittima  alienazione  dei  demanii
medesimi; ed i prefetti continueranno ad  esercitare  in  conformita'
delle relative leggi in vigore tutte le attribuzioni  loro  conferite
per tali oggetti, udito soltanto l'avviso di funzionari aggiunti  con
le norme da stabilirsi mediante decreto reale, il quale avviso terra'
luogo di quello del Consiglio di prefettura. 
 
  Il Governo avra' tuttavia facolta' di confidare tali attribuzioni a
speciali commissari ripartitori nelle provincie in cui  ne  riconosca
il bisogno. 
 
  I richiami contro  le  ordinanze  dei  prefetti  e  dei  commissari
ripartitori, che prima portavansi alla Corte dei  conti,  saranno  di
cognizione delle  Corti  d'appello  con  le  forme  del  procedimento
sommario. 
 
  Le Corti d'appello potranno in ogni caso  ordinare  la  sospensione
della esecuzione delle ordinanze impugnate. 
 
  Ai procedimenti vertenti saranno applicate le  norme  dell'articolo
14. 
 
                                      Visto: Il Ministro dell'Interno 
                                                 G. LANZA.