Art. 16. Sono temporaneamente mantenuti nelle provincie napoletane e siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuita', divisione in massa e suddivisione dei demanii comunali, e quelli di reintegra per occupazione o illegittima alienazione dei demanii medesimi; ed i prefetti continueranno ad esercitare in conformita' delle relative leggi in vigore tutte le attribuzioni loro conferite per tali oggetti, udito soltanto l'avviso di funzionari aggiunti con le norme da stabilirsi mediante decreto reale, il quale avviso terra' luogo di quello del Consiglio di prefettura. Il Governo avra' tuttavia facolta' di confidare tali attribuzioni a speciali commissari ripartitori nelle provincie in cui ne riconosca il bisogno. I richiami contro le ordinanze dei prefetti e dei commissari ripartitori, che prima portavansi alla Corte dei conti, saranno di cognizione delle Corti d'appello con le forme del procedimento sommario. Le Corti d'appello potranno in ogni caso ordinare la sospensione della esecuzione delle ordinanze impugnate. Ai procedimenti vertenti saranno applicate le norme dell'articolo 14. Visto: Il Ministro dell'Interno G. LANZA.