(Allegato E-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
  Sono devolute alla  giurisdizione  ordinaria  tutte  le  cause  per
contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di
un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la
pubblica amministrazione, e ancorche' siano emanati provvedimenti del
potere esecutivo o dell'Autorita' amministrativa.