(Allegato E-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
  Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti
alle Autorita' amministrative, le quali, ammesse le  deduzioni  e  le
osservazioni in iscritto delle parti interessate,  provvederanno  con
decreti motivati, previo parere dei Consigli amministrativi  che  pei
diversi casi siano dalla legge stabiliti. 
 
  Contro tali  decreti  che  saranno  scritti  in  calce  del  parere
egualmente motivato, e  ammesso  il  ricorso  in  via  gerarchica  in
conformita' delle leggi amministrative.