(Allegato E-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende  leso
da un atto dell'Autorita' amministrativa, i Tribunali si  limiteranno
a conoscere degli effetti dell'atto stesso in  relazione  all'oggetto
dedotto in giudizio. 
 
  L'atto amministrativo non potra' essere rivocato  o  modificato  se
non sovra ricorso alle competenti Autorita' amministrative, le  quali
si conformeranno al giudicato dei Tribunali  in  quanto  riguarda  il
caso deciso.