Art. 4. Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'Autorita' amministrativa, i Tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potra' essere rivocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti Autorita' amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.