(Allegato E-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
  Sono  escluse  dalla  competenza  delle  Autorita'  giudiziarie  le
questioni relative all'estimo catastale ed  al  riparto  di  quota  e
tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo
la pubblicazione dei ruoli. 
 
  In ogni controversia d'imposte gli atti di opposizione  per  essere
ammissibili in giudizio dovranno  accompagnarsi  dal  certificato  di
pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di  domanda  di
supplemento. 
 
  Nelle  controversie  relative  alle  imposte  cosi'  dirette   come
indirette la giurisdizione ordinaria sara' sempre esercitata in prima
istanza dai Tribunali di circondario, ed  in  seconda  istanza  dalle
Corti d'appello.