(Allegato E-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
  Allorche' per grave necessita' pubblica l'Autorita'  amministrativa
debba senza indugio disporre della proprieta' privata, od in pendenza
di un giudizio,  per  la  stessa  ragione,  procedere  all'esecuzione
dell'atto  delle  cui  conseguenze  giuridiche   si   disputa,   essa
provvedera' con decreto motivato, sempre pero' senza pregiudizio  dei
diritti delle parti.