Art. 7. Allorche' per grave necessita' pubblica l'Autorita' amministrativa debba senza indugio disporre della proprieta' privata, od in pendenza di un giudizio, per la stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvedera' con decreto motivato, sempre pero' senza pregiudizio dei diritti delle parti.