ART. 157 (R)
(Spese   processuali   della   procedura   esecutiva   attivata   dal
  concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)

   1.  In  applicazione  dell'articolo 48, del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  per  la  procedura
esecutiva   relativa   a  tutte  le  entrate  iscritte  a  ruolo,  il
concessionario   annota   come   prenotati  a  debito  il  contributo
unificato,  le  spese  per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i
diritti di copia.
   2.  L'ufficio  presso cui pende il processo attesta, all'esito del
processo  e  su  richiesta  del  concessionario, la rispondenza delle
spese annotate alle norme di legge.
 
          Nota all'art. 157:
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
          delle  imposte  sul  reddito)  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  16 ottobre  1973,  n. 268, supplemento
          ordinario n. 2. Si trascrive il testo dell'art. 48:
              "Art.  48.  (Tasse e diritti per atti giudiziari). - 1.
          Le  tasse  e  i  diritti  per  atti  giudiziari  dovuti  in
          occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione
          coattiva  sono  ridotti alla meta' e prenotati a debito per
          il  recupero  nei confronti della parte soccombente, quando
          questa non sia il concessionario.
              2.  Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non
          puo'  abbandonare  il  procedimento in seguito al pagamento
          del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle
          tasse  e  dei  diritti  prenotati  a debito. In difetto, ne
          risponde in proprio.".