(Allegato F-art. 1)
 
                             Allegato F 
 
                      LEGGE SUI LAVORI PUBBLICI 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici: 
 
    a) Le strade nazionali cosi'  ordinarie  come  ferrate,  per  gli
studi e formazione dei progetti, per  la  direzione  delle  opere  di
costruzione e di manutenzione e per la loro polizia; 
 
    b) Le  strade  ferrate  sociali  per  l'esame  delle  domande  di
costituzione  delle  societa',  per  le  concessioni   dei   relativi
privilegi,  per  l'approvazione  dei  piani  esecutivi,  e   per   la
sorveglianza alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio; 
 
    c) L'esercizio delle strade ferrate nazionali e  la  manutenzione
ed esercizio di quelle strade sociali che lo Stato  s'incaricasse  di
esercitare; 
 
    d) Le strade provinciali, comunali e vicinali e le opere  che  si
eseguiscono a spese delle provincie e dei comuni, nei  limiti  e  nei
casi determinati dalla legge; 
 
    e) I canali demaniali cosi' di navigazione come d'irrigazione per
cio' che  concerne  la  direzione  dei  progetti  e  delle  opere  di
costruzione, di difesa, di conservazione e  di  miglioramento,  e  la
parte tecnica della distribuzione delle acque,  e  la  polizia  della
navigazione; 
 
    f) Il regime e la polizia delle  acque  pubbliche,  e  cosi'  dei
fiumi, torrenti,  laghi,  rivi  e  canali  di  scolo  artificiale;  i
progetti e le opere relative alla navigazione fluviale e lacuale,  al
trasporto dei legnami a galla, alla difesa delle sponde  e  territori
laterali  dalle  corrosioni,  inondazioni   e   disalveamenti,   alle
derivazioni di acque pubbliche, al bonificamento delle paludi e degli
stagni nei rapporti tecnici;  finalmente  la  polizia  tecnica  della
navigazione dei fiumi e laghi; 
 
    g) Le opere e lavori di costruzione e manutenzione dei porti, dei
fari e delle spiaggie marittime, e la polizia tecnica relativa; 
 
    h) La conservazione dei pubblici monumenti d'arte  per  la  parte
tecnica; 
 
    i)  La  costruzione,  le  ampliazioni,  i  miglioramenti   e   la
manutenzione degli edifizi pubblici, esclusi quelli dipendenti  dalle
amministrazioni della guerra  e  della  marina,  e  quelli  i  quali,
tuttoche' facienti parte del patrimonio dello Stato, non  servono  ad
uso pubblico; 
 
    k) Lo stabilimento, la manutenzione e l'esercizio dei telegrafi.