(Allegato F-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
  Le attribuzioni  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  per  quanto
riguarda  la  costruzione  di  nuove  strade  nazionali  ordinarie  e
ferrate, di strade ferrate sociali, di strade provinciali, comunali e
vicinali, e di nuovi lavori marittimi, sono subordinate  ai  concerti
da   prendersi   preventivamente   col   Ministero   della    guerra,
ogniqualvolta  gli  anzidetti  oggetti  possano  avere  influenza   o
relazione colla difesa militare e colla sicurezza dello Stato. 
 
  Ad analoghi concerti col Ministero della marina  sara'  subordinata
la esecuzione dei lavori marittimi per quanto possano interessare  la
sicurezza, la facilita' e la regolarita' della navigazione.