Art. 4. La sorveglianza attribuita al Ministero dei lavori pubblici sulla costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade ferrate di societa' concessionarie, si estende a tutto quanto riguarda la esatta osservanza dei capitoli di concessione, affine di assicurare l'interesse economico dello Stato e tutelare la sicurezza, puntualita' e regolarita' del servizio pubblico.