(Allegato F-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  Le proposte ed i programmi relativi alla manutenzione, ampliazioni,
miglioramenti  e  nuove  costruzioni  degli  edifizi  e  stabilimenti
amministrati dagli altri Ministeri sono a questi riservati,  come  e'
loro riservata la concessione dell'eseguimento, ed il pagamento delle
relative spese; ma e' nelle attribuzioni  del  Ministero  dei  lavori
pubblici la compilazione dei relativi progetti d'arte,  la  direzione
tecnica della esecuzione, la contabilita' relativa e la collaudazione
delle opere. 
 
  Nei casi in cui un altro Ministero credesse dover far  redigere  il
progetto di  una  nuova  fabbrica  o  stabilimento  da  ingegneri  od
architetti da lui delegati, tale progetto sara' deferito all'esame ed
approvazione tecnica del ministero dei  lavori  pubblici,  che  avra'
l'alta sorveglianza dell'esecuzione e la collaudazione. 
 
  La ingerenza del Ministero dei lavori pubblici  non  si  estende  a
quanto  puo'  risguardare  l'eseguimento  delle   ordinarie   piccole
riparazioni occorrenti per l'uso dei  locali  degli  uffizi  e  delle
fabbriche e stabilimenti suddetti.