Art. 5. Le proposte ed i programmi relativi alla manutenzione, ampliazioni, miglioramenti e nuove costruzioni degli edifizi e stabilimenti amministrati dagli altri Ministeri sono a questi riservati, come e' loro riservata la concessione dell'eseguimento, ed il pagamento delle relative spese; ma e' nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici la compilazione dei relativi progetti d'arte, la direzione tecnica della esecuzione, la contabilita' relativa e la collaudazione delle opere. Nei casi in cui un altro Ministero credesse dover far redigere il progetto di una nuova fabbrica o stabilimento da ingegneri od architetti da lui delegati, tale progetto sara' deferito all'esame ed approvazione tecnica del ministero dei lavori pubblici, che avra' l'alta sorveglianza dell'esecuzione e la collaudazione. La ingerenza del Ministero dei lavori pubblici non si estende a quanto puo' risguardare l'eseguimento delle ordinarie piccole riparazioni occorrenti per l'uso dei locali degli uffizi e delle fabbriche e stabilimenti suddetti.