(Allegato F-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
  Nelle opere marittime e lacuali o comunali o provinciali o  private
che venissero eseguite senza concorso dello Stato, siano esse dirette
a vantaggio della navigazione, od abbiano qualsivoglia altro scopo di
utilita' pubblica o privata, le attribuzioni del Ministero dei lavori
pubblici  sono  limitate  all'esame  ed  approvazione  dei   relativi
progetti tecnici ed all'accertamento dell'osservanza delle condizioni
imposte, riservata al  Ministero  di  finanze  la  concessione  della
occupazione delle spiaggie, e ferme  inoltre,  quanto  alle  spiaggie
marittime, le disposizioni del Codice della marina mercantile.