(Allegato F-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  La ingerenza  attribuita  al  Ministero  dei  lavori  pubblici  sui
telegrafi elettro-magnetici stabiliti dalle  societa'  concessionarie
lungo   le   ferrovie   sociali,   di   cui   e'   conceduto    l'uso
all'amministrazione dello Stato od al pubblico, e' determinata  dagli
atti di concessione. 
 
  Per tutte le altre linee telegrafiche il  servizio  sara'  ordinato
con uno speciale regolamento emanato per decreto reale.