Art. 8. La ingerenza attribuita al Ministero dei lavori pubblici sui telegrafi elettro-magnetici stabiliti dalle societa' concessionarie lungo le ferrovie sociali, di cui e' conceduto l'uso all'amministrazione dello Stato od al pubblico, e' determinata dagli atti di concessione. Per tutte le altre linee telegrafiche il servizio sara' ordinato con uno speciale regolamento emanato per decreto reale.