ART. 158 (L) 
(Spese nel  processo  in  cui  e'  parte  l'amministrazione  pubblica
     ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse) 
 
  1. Nel processo in cui e' parte  l'amministrazione  pubblica,  sono
prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: 
    a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; 
    b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario; 
    c) l'imposta di registro ai  sensi  dell'articolo  59,  comma  1,
lettere a) e b), del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; 
    d) l'imposta ipotecaria e catastale ai  sensi  dell'articolo  16,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; 
    e) le  spese  forfettizzate  per  le  notificazioni  a  richiesta
d'ufficio nel processo civile. 
  2. Sono anticipate dall'erario le  indennita'  di  trasferta  o  le
spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e
gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione. 
  3. Le spese  prenotate  a  debito  e  anticipate  dall'erario  sono
recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate,
in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione  delle  spese  in
proprio favore. 
 
          Note all'art. 158: 
              - Per il testo dell'art. 59, comma 1, lett.  a)  e  b),
          del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, v. 
          nota all'art. 108. 
              - Per il testo dell'art. 16, comma  1,  lett.  e),  del
          decreto legislativo n. 347/1990, v. nota all'art. 108.