ART. 159 (R)
  (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

   1.  Nel  caso di compensazione delle spese, se la registrazione e'
chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza e'
prenotata a debito, per la meta', o per la quota di compensazione, ed
e'  pagata  per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione e'
chiesta   dalla   parte  diversa  dall'amministrazione,  nel  proprio
interesse  o  per  uno  degli  usi previsti dalla legge, l'imposta di
registro della sentenza e' pagata per intero dalla stessa parte.