Art. 394 (Art. 213 Cod. Str.) 
                       (Sequestro del veicolo) 
  1. Nel caso di sequestro del veicolo ai  sensi  dell'articolo  213,
comma 2, del codice, il veicolo e' condotto nel luogo scelto  per  la
custodia, giusta i commi 3 e 4, a cura dell'organo procedente. Se  e'
presente il conducente, il veicolo e' condotto dal medesimo a cura  e
sotto la vigilanza dell'organo procedente. In tutti  gli  altri  casi
questo provvede al trasferimento o al traino del veicolo con i  mezzi
che ritiene piu' idonei, in modo da non apportare  danno  al  veicolo
stesso;  le   spese   relative   rientrano   tra   quelle   attinenti
all'esecuzione del sequestro. 
  2. La custodia del  veicolo  e  delle  altre  cose  sequestrate  e'
disposta di preferenza presso  l'ufficio  o  comando  cui  appartiene
l'organo accertatore della  violazione.  Il  preposto  all'ufficio  o
comando nomina un custode tra i componenti dell'ufficio o comando che
dia  garanzie  di  idoneita'  all'assolvimento  degli   obblighi   di
custodia. 
  3. Della nomina del custode e dell'affidamento  allo  stesso  delle
cose sequestrate viene  redatto  verbale  sottoscritto  dal  preposto
all'ufficio o comando e dal custode; copia del verbale e'  consegnata
all'interessato. 
  4. Se non e' possibile o non conviene custodire  il  veicolo  o  le
altre cose sequestrate presso l'ufficio o comando di cui al comma  2,
il preposto all'ufficio o comando stesso  dispone  che  il  sequestro
avvenga in un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici
o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal  Prefetto
competente. Il soggetto predetto e' nominato custode; tale  nomina  e
il luogo in cui la cosa e' custodita sono  indicati  nel  verbale  di
affidamento, sottoscritto dal preposto all'ufficio o  comando  e  dal
custode. Copia del verbale e' consegnata all'interessato. 
  5. Nei verbali di nomina del custode, redatti ai sensi del comma 3,
o ai sensi del comma  4,  deve  essere  fatta  menzione  del  veicolo
sequestrato e dei suoi  estremi  di  identificazione,  nonche'  dello
stato d'uso al momento della consegna  al  custode.  Se  trattasi  di
altra cosa, essa ed il suo  stato  sono  descritti  nel  verbale.  Il
verbale   deve,   altresi',   contenere   menzione   espressa   degli
avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di  conservare  e  di
presentare il mezzo  sequestrato  ad  ogni  richiesta  dell'autorita'
competente, nonche' sulle sanzioni infliggibili a chi trasgredisce ai
doveri della custodia. Se e' necessario  apporre  sigilli  alle  cose
sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli,  si
fa menzione nel suddetto verbale. 
  6. L'inosservanza di alcune delle formalita' di cui al comma 5, non
esime il custode dall'adempimento dei doveri inerenti al suo  ufficio
e dalle responsabilita' relative. 
  7. Al sequestro dei veicoli o di altre cose previste dal codice, ed
alla relativa custodia si  applica  l'articolo  10  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. 
  8. Non puo' essere effettuata la  rimozione  dei  veicoli  e  delle
altre cose sequestrate dal luogo in cui sono  custoditi  se  non  nei
casi consentiti dalla legge o per motivate ragioni. In tal caso  deve
essere  redatto  verbale  sottoscritto  dal  custode   e   notificato
all'interessato in cui viene indicato il  nuovo  luogo  di  custodia.
Analogamente, nel caso in cui sia necessario sostituire  il  custode,
si redige verbale in cui e' nominato il nuovo custode, scelto  con  i
criteri di cui  ai  commi  2  e  4,  e  in  cui  sono  contenuti  gli
avvertimenti di cui al comma 5; il verbale e' sottoscritto dal  nuovo
custode e notificato all'interessato. 
 
          Nota all'art. 394:
             - Il testo dell'art. 10 del D.P.R. 29  luglio  1982,  n.
          571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma
          e  17,  penultimo  comma,  della legge 24 novembre 1981, n.
          689,  concernente  modifiche  al  sistema  penale)  e'   il
          seguente:
             "Art.   10.  -  L'autorita'  prevista  nel  primo  comma
          dell'art.  18  della  legge  ha  facolta'   di   esaminare,
          direttamente   o   a   mezzo  di  dipendenti  appositamente
          incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, puo' farne
          eseguire fotografie o altre riproduzioni  e  puo'  disporre
          gli altri accertamenti che ritenga opportuni.
             La  facolta'  di  esaminare  le  cose sequestrate spetta
          anche al trasgressore ed agli obbligati in solido, ai  loro
          legali  rappresentanti  o  procuratori  speciali nonche' ai
          loro difensori previa autorizzazione dell'autorita' di  cui
          al  comma  precedente.  In  ogni  caso  tali soggetti hanno
          diritto di estrarre a loro spese copia del processo verbale
          di sequestro.
             Quando occorra rimuovere i  sigilli  apposti  alle  cose
          sequestrate  l'autorita'  procedente  ne  verifica prima la
          identita' e l'integrita' e dopo aver compiuto l'atto per il
          quale fu necessaria  la  rimozione,  provvede  a  sigillare
          nuovamente  le  cose, apponendovi il sigillo dell'ufficio e
          la propria sottoscrizione.
             Del  compimento  delle  operazioni  previste  nel  comma
          precedente  deve  essere  redatto  processo  verbale a cura
          dell'autorita' procedente".