ART. 161 (R)
                          (Elenco registri)

   1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti
i seguenti registri:
   a) registro delle spese pagate dall'erario;
   b) registro delle spese prenotate a debito;
   c)  registro  dei crediti da recuperare e delle successive vicende
del credito.