(Allegato F-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
  Sono nazionali: 
 
    a) Le grandi  linee  stradali  che  nel  loro  corso  congiungono
direttamente parecchie delle citta' primarie del regno, o queste  coi
piu' vicini porti commerciali di prima classe; 
 
    b)  Quelle  che  allacciano  le  precedenti  alle  grandi   linee
commerciali degli Stati limitrofi; 
 
    c) Le grandi strade attraverso le catene principali delle Alpi  e
degli Appennini; 
 
    d) Quelle che hanno uno scopo esclusivamente militare.