Art. 10. Sono nazionali: a) Le grandi linee stradali che nel loro corso congiungono direttamente parecchie delle citta' primarie del regno, o queste coi piu' vicini porti commerciali di prima classe; b) Quelle che allacciano le precedenti alle grandi linee commerciali degli Stati limitrofi; c) Le grandi strade attraverso le catene principali delle Alpi e degli Appennini; d) Quelle che hanno uno scopo esclusivamente militare.