Art. 12. In conformita' delle norme stabilite dalla presente legge, e nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, il governo del Re stabilira' quali delle strade esistenti od in corso di costruzione rimangano nazionali, e ne pubblichera' l'elenco, approvato per decreto reale, dopo aver sentito i Consigli provinciali, ed avuto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. Stabilito l'elenco delle strade nazionali, non potra' esservi introdotta, fuorche' per legge, alcuna modificazione, la quale non derivi dall'applicazione del precedente articolo.