(Allegato F-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
  In conformita' delle norme stabilite dalla presente  legge,  e  nel
termine di sei mesi  dalla  sua  pubblicazione,  il  governo  del  Re
stabilira' quali delle strade esistenti od in  corso  di  costruzione
rimangano  nazionali,  e  ne  pubblichera'  l'elenco,  approvato  per
decreto reale, dopo aver sentito i Consigli provinciali, ed avuto  il
voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del  Consiglio  di
Stato. 
 
  Stabilito l'elenco  delle  strade  nazionali,  non  potra'  esservi
introdotta, fuorche' per legge, alcuna modificazione,  la  quale  non
derivi dall'applicazione del precedente articolo.