ART. 166 (L)
(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)

   1.  Se  un  testimone si trova nell'impossibilita' di sostenere le
spese  per  raggiungere  il  luogo dell'esame, il funzionario addetto
all'ufficio  del  luogo di residenza del testimone emette l'ordine di
pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti
al quale il testimone e' citato a comparire.