ART. 167 (L)
(Ordine di pagamento dell'indennita'   di  trasferta  agli  ufficiali
                             giudiziari)

   1. Le indennita' di trasferta per notificazioni pagate dall'erario
agli  ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario
addetto  all'UNEP,  se  relative  al  processo  penale  e civile, dal
funzionario  addetto  all'ufficio  presso  il magistrato militare, se
relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo
l'ordinamento   dell'amministrazione   finanziaria,  se  relative  al
processo  tributario,  nonche'  dal  funzionario  addetto  secondo  i
regolamenti  concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del
Consiglio  di  Stato  ed i tribunali amministrativi regionali e della
Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.
   2. L'ordine di pagamento e' emesso in favore dell'UNEP.