(Allegato F-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
  I Consigli provinciali deliberano entro un anno dalla pubblicazione
della presente legge sulla classificazione delle  strade  provinciali
comprese nelle rispettive provincie, e ne formano quindi l'elenco che
dovra' essere pubblicato in tutti i comuni della provincia. 
 
  L'approvazione definitiva di questo elenco, promossa dopo  un  mese
dalla pubblicazione,  sara'  fatta  per  decreto  reale,  sentito  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed  anche  il  Consiglio  di
Stato nel caso che siano insorti reclami di comuni. Pero' col decreto
reale non potra' farsi all'elenco alcuna variazione che non sia stata
prima comunicata al Consiglio provinciale per averne il parere. 
 
  Per  ogni  modificazione  successiva  degli  elenchi  delle  strade
provinciali si osserveranno le medesime formalita'.