Art. 14. I Consigli provinciali deliberano entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sulla classificazione delle strade provinciali comprese nelle rispettive provincie, e ne formano quindi l'elenco che dovra' essere pubblicato in tutti i comuni della provincia. L'approvazione definitiva di questo elenco, promossa dopo un mese dalla pubblicazione, sara' fatta per decreto reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed anche il Consiglio di Stato nel caso che siano insorti reclami di comuni. Pero' col decreto reale non potra' farsi all'elenco alcuna variazione che non sia stata prima comunicata al Consiglio provinciale per averne il parere. Per ogni modificazione successiva degli elenchi delle strade provinciali si osserveranno le medesime formalita'.