(Allegato F-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
  Allorche' avvenga la esclusione di  una  strada  dal  novero  delle
provinciali, essa passera' col principio dell'anno  successivo  nella
classe delle comunali, rimanendo percio' a  carico  o  delle  singole
comunita' che attraversa, o di vari comuni riuniti in consorzio. 
 
  Le deliberazioni  dei  Consigli  provinciali  a  tale  effetto  non
saranno approvate, se non sentiti i Consigli dei comuni  interessati,
e costituito, ove occorra, il consorzio a norma della legge.