Art. 15. Allorche' avvenga la esclusione di una strada dal novero delle provinciali, essa passera' col principio dell'anno successivo nella classe delle comunali, rimanendo percio' a carico o delle singole comunita' che attraversa, o di vari comuni riuniti in consorzio. Le deliberazioni dei Consigli provinciali a tale effetto non saranno approvate, se non sentiti i Consigli dei comuni interessati, e costituito, ove occorra, il consorzio a norma della legge.