ART. 168 (L) 
(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e
                    dell'indennita' di custodia) 
 
   1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e
dell'indennita' di custodia e' effettuata con decreto  di  pagamento,
motivato, del magistrato che procede. 
   2. Il decreto e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso
il pubblico ministero, ed e' titolo provvisoriamente esecutivo. 
   3. Nel processo  penale  il  decreto  e'  titolo  provvisoriamente
esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o  sulla
iscrizione della notizia di reato ed e' comunicato  al  beneficiario;
alla cessazione del segreto e' comunicato  alle  parti,  compreso  il
pubblico  ministero,  nonche'  nuovamente  al  beneficiario  ai  fini
dell'opposizione.