ART. 169 (L)
(Decreto di pagamento delle  spese  per la demolizione e la riduzione
                       in pristino dei luoghi)

   1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle
strutture  tecnico-operative  del  Ministero  della difesa, che hanno
eseguito  la  demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino
dei  luoghi,  e'  effettuata  con  decreto  di pagamento motivato dal
magistrato che procede.
   2.  Il  decreto di pagamento alle imprese private e' comunicato al
beneficiario   e   alle   parti  processuali,  compreso  il  pubblico
ministero.