ART. 170 (L) 
                (Opposizione al decreto di pagamento) 
 
   1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario
del magistrato, del custode e delle imprese private cui  e'  affidato
l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario  e
le  parti  processuali,  compreso  il  pubblico  ministero,   possono
proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione,
al presidente dell'ufficio giudiziario competente. 
   2. Il processo e' quello speciale  previsto  per  gli  onorari  di
avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. 
   3. Il magistrato puo', su istanza del beneficiario e  delle  parti
processuali compreso il pubblico ministero e quando  ricorrono  gravi
motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza
non impugnabile e puo' chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione
o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari
ai fini della decisione.