(Allegato VI)
                            ALLEGATO VI
     DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

  Osservazione preliminare
  Le  disposizioni  del  presente  allegato  si  applicano  allorche'
esiste,   per   l'attrezzatura  di  lavoro  considerata,  un  rischio
corrispondente.
  1  Disposizioni  generali  applicabili  a  tutte le attrezzature di
lavoro

  1.1  Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e
usate  in  maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e
per  le  altre  persone,  ad  esempio  facendo  in  modo  che  vi sia
sufficiente  spazio  disponibile  tra  i  loro  elementi mobili e gli
elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze

utilizzate  o  prodotte  possano  essere addotte e/o estratte in modo
sicuro.
  1.2  Le  operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di
lavoro  devono  essere  realizzate  in  modo  sicuro,  in particolare
rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.
  1.3 Illuminazione
  1.3.1  Le  zone  di  azione  delle macchine operatrici e quelle dei
lavori  manuali,  i campi di lettura o di osservazione degli organi e
degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni
luogo  od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio
o   che   necessiti  di  una  speciale  sorveglianza,  devono  essere
illuminati in modo diretto con mezzi particolari.
  1.3.2.  Nei  casi  in  cui, per le esigenze tecniche di particolari
lavorazioni    o   procedimenti,   non   sia   possibile   illuminare
adeguatamente  i  posti  indicati  al  punto  precedente,  si  devono
adottare  adeguate  misure  dirette  ad  eliminare i rischi derivanti
dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.
  1.4 Avviamento
  Ogni  inizio  ed  ogni ripresa di movimento dei motori che azionano
macchine  complesse  o piu' macchine contemporaneamente devono essere
preceduti   da   un   segnale   acustico   convenuto,   distintamente
percettibile   nei  luoghi  dove  vi  sono  trasmissioni  e  macchine
dipendenti,  associato,  se  necessario,  ad  un  segnale  ottico. Un
cartello  indicatore  richiamante  l'obbligo  stabilito  dal presente
punto  e le relative modalita', deve essere esposto presso gli organi
di comando della messa in moto del motore.
  1.5 Rischio di proiezione di oggetti
  Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in
genere  nei  lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che
possono  dar  luogo  alla  proiezione  pericolosa  di  schegge  o  di
materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte
ad  evitare  che  le  materie  proiettate abbiano a recare danno alle
persone.
  1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili
  1.6.1  E'  vietato  pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e
gli  elementi  in moto di attrezzature di lavoro, a meno che cio' non
sia  richiesto  da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve
essere  fatto  uso  di  mezzi  idonei  ad  evitare ogni pericolo. Del
divieto  stabilito  dal  presente  punto  devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
  1.6.2 E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di
riparazione o registrazione.
  Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si
devono  adottare  adeguate  cautele  a  difesa  dell'incolumita'  del
lavoratore.
  Del  divieto  indicato  nel primo comma devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
  1.6.3  Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione,
costituisce  un  pericolo per chi lo avvicina, deve essere installato
in apposito locale o recintato o comunque protetto.
  L'accesso  ai  locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a
coloro  che  non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato
mediante apposito avviso.
  1.7 Rischio di caduta di oggetti
  Durante  il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili,
nel  tempo  in  cui  non  sono  adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
  1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi
  1.8.1  Presso  le  macchine  e  gli apparecchi dove sono effettuate
operazioni  che  presentano  particolari  pericoli,  per  prodotti  o
materie:  infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose,
asfissianti,  irritanti,  tossici o infettanti, taglienti o pungenti,
devono  essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni.
  1.8.2  Nella  fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di
materie  infiammabili  od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo
di  esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri
esplosivi  o  infiammabili,  gli impianti, le macchine, gli attrezzi,
gli  utensili  ed  i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar
luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.
  1.8.3  Per  la  lubrificazione delle macchine o parti di macchine o
apparecchi  in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono
essere  usati  lubrificanti  di  natura  tale  che  non diano luogo a
reazioni   pericolose   in   rapporto   alla   costituzione  ed  alle
caratteristiche delle materie stesse.
  1.8.4  L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione
a  parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere
reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali
andatoie,  passerelle,  scale,  staffe  o  ramponi  montapali o altri
idonei dispositivi.
  1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti
  1.9.1  I  lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che
possono  essere  investiti  da spruzzi di metallo fuso o di materiali
incandescenti  devono  essere  protetti mediante adatti schermi o con
altri mezzi.
  1.9.2  Nelle  installazioni in cui la colata avviene entro canali o
fosse  o  spazi  comunque  delimitati  del  pavimento  devono  essere
predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori
vengano a contatto con il materiale fuso, nonche' per permettere loro
il   rapido  allontanamento  dalla  zona  di  pericolo  nel  caso  di
spandimento dello stesso materiale sul pavimento.
  2  Disposizioni  concernenti  l'uso  delle  attrezzature  di lavoro
mobili, semoventi o no.
  2.1  La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi e' riservata
ai  lavoratori  che  abbiano  ricevuto  un'adeguata formazione per la
guida di tali attrezzature di lavoro.
  2.2  Se  un'attrezzatura  di  lavoro manovra in una zona di lavoro,
devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.
  2.3  Si  devono  prendere  misure  organizzative atte e evitare che
lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita' di attrezzature
di  lavoro  semoventi.  Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia
necessaria  per  la  buona  esecuzione dei lavori, si devono prendere
misure   appropriate   per   evitare  che  essi  siano  feriti  dalle
attrezzature.
  2.4  L'accompagnamento  di  lavoratori  su  attrezzature  di lavoro
mobili  mosse  meccanicamente  e' autorizzato esclusivamente su posti
sicuri  predisposti  a  tal  fine. Se si devono effettuare dei lavori
durante   lo   spostamento,   la  velocita'  dell'attrezzatura  deve,
all'occorrenza, essere adeguata.
  2.5  Le  attrezzature  di  lavoro  mobili  dotate  di  un  motore a
combustione  possono  essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto
qualora sia assicurata una quantita' sufficiente di aria senza rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
  2.6  Davanti  alle  uscite  dei  locali  e  alle  vie che immettono
direttamente  ed  immediatamente  in  una  via  di transito dei mezzi
meccanici   devono   essere   disposte   barriere   atte  ad  evitare
investimenti e, quando cio' non sia possibile, adeguate segnalazioni.
  2.7  I  segnali  indicanti  condizioni  di  pericolo  nelle zone di
transito  e  quelli  regolanti il traffico dei trasporti meccanici su
strada  o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante
il servizio notturno.
  2.8   Le   vie  di  transito  che,  per  lavori  di  riparazione  o
manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili
senza pericolo, devono essere sbarrate.
  Apposito  cartello  deve  essere  posto  ad  indicare il divieto di
transito.
  2.9 Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su
linee  di  transito  su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il
traffico  non  e'  sospeso  o  la  linea  non e' sbarrata, una o piu'
persone  devono  essere  esclusivamente  incaricate  di  segnalare ai
lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.
  2.10  Quando uno o piu' veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il
cui  conducente  non  puo',  direttamente  o a mezzo di altra persona
sistemata  su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono
essere  preceduti  o  affiancati  da  un incaricato che provveda alle
necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumita' delle persone.
  2.11   E'  vietato  il  trasporto  delle  persone  su  carrelli  di
teleferiche  o  di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il
trasporto  di  sole  cose,  salvo che per le operazioni di ispezione,
manutenzione  e riparazione e sempre che siano adottate idonee misure
precauzionali,  quali  l'uso  di  cintura di sicurezza, l'adozione di
attacchi   supplementari   del   carrello   alla   fune  traente,  la
predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.
  3  Disposizioni  concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che
servono a sollevare carichi
  3.1 Disposizioni di carattere generale
  3.1.1  I  mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti
in  modo  da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza,
alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e
trasporto  sono  destinati,  nonche'  alle  condizioni  d'impiego con
particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
  3.1.2  Le  funi  e  le catene debbono essere sottoposte a controlli
trimestrali  in  mancanza  di  specifica  indicazione  da  parte  del
fabbricante.
  3.1.3  Le  attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a
sollevare  carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire
la  stabilita' dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in
tutte  le  condizioni  prevedibili  e  tenendo conto della natura del
suolo.
  3.1.4   Il   sollevamento  di  persone  e'  permesso  soltanto  con
attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
  A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento
di  persone  attrezzature non previste a tal fine a condizione che si
siano  prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a
disposizioni  di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato
dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
  Qualora  siano  presenti  lavoratori  a  bordo dell'attrezzatura di
lavoro  adibita  al sollevamento di carichi, il posto di comando deve
essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre
di  un  mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro
evacuazione in caso di pericolo.
  3.1.5  Devono  essere  prese  misure  per impedire che i lavoratori
sostino  sotto i carichi sospesi, salvo che cio' sia richiesto per il
buon funzionamento dei lavori.
  Non  e'  consentito  far passare i carichi al di sopra di luoghi di
lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.
  In  tale  ipotesi,  qualora  non  sia  possibile  in  altro modo il
corretto  svolgimento  del  lavoro,  si  devono definire ed applicare
procedure appropriate.
  3.1.6  Gli  accessori  di  sollevamento  devono  essere  scelti  in
funzione  dei  carichi  da  movimentare,  dei  punti  di  presa,  del
dispositivo   di  aggancio,  delle  condizioni  atmosferiche  nonche'
tenendo  conto  del  modo e della configurazione dell'imbracatura. Le
combinazioni   di   piu'  accessori  di  sollevamento  devono  essere
contrassegnate  in  modo  chiaro  onde consentire all'utilizzatore di
conoscerne  le  caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo
l'uso.
  3.1.7  Gli  accessori  di  sollevamento devono essere depositati in
modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.
  3.2  Attrezzature  di lavoro che servono al sollevamento di carichi
non guidati
  3.2.1  Quando  due  o  piu'  attrezzature  di lavoro che servono al
sollevamento  di  carichi non guidati sono installate o montate in un
luogo  di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, e'
necessario  prendere misure appropriate per evitare la collisione tra
i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.
  3.2.2  Nel  caso  di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili
che  servono  al  sollevamento  di  carichi  non  guidati,  si devono
prendere  misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del
caso,  lo  spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro.
Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure.
  3.2.3  Se  l'operatore  di  un'attrezzatura  di lavoro che serve al
sollevamento  di  carichi  non  guidati  non  puo' osservare l'intera
traiettoria  del carico ne' direttamente ne' per mezzo di dispositivi
ausiliari  in  grado  di  fornire  le informazioni utili, deve essere
designato  un  capomanovra  in  comunicazione  con lui per guidarlo e
devono  essere  prese misure organizzative per evitare collisioni del
carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.
  3.2.4  I  lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando
un   lavoratore  aggancia  o  sgancia  manualmente  un  carico,  tali
operazioni   possano   svolgersi  con  la  massima  sicurezza  e,  in
particolare,  che  il  lavoratore  ne conservi il controllo diretto o
indiretto.
  3.2.5   Tutte   le   operazioni   di   sollevamento  devono  essere
correttamente   progettate   nonche'   adeguatamente  controllate  ed
eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.
  In   particolare,   quando   un   carico   deve   essere  sollevato
simultaneamente  da  due o piu' attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento  di  carichi  non guidati, si deve stabilire e applicare
una  procedura  d'uso  per  garantire  il  buon  coordinamento  degli
operatori.
  3.2.6 Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi  non  guidati  non  possono  trattenere  i carichi in caso di
interruzione  parziale  o  totale  dell'alimentazione  di energia, si
devono   prendere   misure  appropriate  per  evitare  di  esporre  i
lavoratori ai rischi relativi.
  I  carichi  sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il
caso  in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico
sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.
  3.2.7.  L'utilizzazione  all'aria  aperta di attrezzature di lavoro
che  servono  al  sollevamento  di  carichi  non  guidati deve essere
sospesa  allorche'  le  condizioni  meteorologiche si degradano ad un
punto  tale  da  mettere  in  pericolo  la sicurezza di funzionamento
esponendo  cosi'  i  lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
misure  di  protezione  per evitare di esporre i lavoratori ai rischi
relativi  e  in  particolare  misure  che impediscano il ribaltamento
dell'attrezzatura di lavoro.
  3.2.8 Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il
sollevamento  o  la  discesa  dei  carichi  tra  piani  diversi di un
edificio  attraverso  aperture  nei solai o nelle pareti, le aperture
per  il passaggio del carico ai singoli piani, nonche' il sottostante
spazio  di  arrivo  o di sganciamento del carico stesso devono essere
protetti,  su  tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad
eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.
  I   parapetti  devono  essere  disposti  in  modo  da  garantire  i
lavoratori  anche  contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale
caduta del carico di manovra.
  Gli  stessi  parapetti devono essere applicati anche sui lati delle
aperture  dove  si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le
caratteristiche  dei  materiali in manovra cio' non sia possibile. In
quest'ultimo  caso,  in  luogo  del  parapetto  normale  deve  essere
applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella
posizione  di  chiusura  mediante  chiavistello  o altro dispositivo.
Detta  barriera  deve  essere tenuta chiusa quando non siano eseguite
manovre di carico o scarico al piano corrispondente.
  3.2.9  II  sollevamento  dei  laterizi, pietrame, ghiaia e di altri
materiali  minuti  deve  essere  effettuato esclusivamente a mezzo di
benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e
le imbracature.
  4  Disposizioni  concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che
servono  a  sollevare persone 4.1 Sui ponti sviluppabili e simili gli
operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza.
  4.2  I  ponti  sviluppabili  devono essere usati esclusivamente per
l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
  I  ponti  non  devono  essere spostati quando su di essi si trovano
lavoratori  o  sovraccarichi.  E'  ammessa deroga quando si tratti di
lavori  per  le  linee  elettriche di contatto o dei ponti recanti la
marcatura  CE  o costruiti secondo le disposizioni dei decreti di cui
all'art.   II   comma   3   del   presente  titolo,  sempreche'  tale
funzionalita' risulti esplicitamente prevista dal fabbricante.
  5  Disposizioni  concernenti  l'uso  di determinate attrezzature di
lavoro
  5.1. Berte a caduta libera
  5.1.1.  Le  berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa,
dei   rottami   metallici   o   di  altri  materiali  debbono  essere
completamente  circondate  da  robuste  pareti  atte  ad  impedire la
proiezione all'esterno di frammenti di materiale.
  5.1.2. Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo
da rispondere allo stesso scopo.
  5.1.3.  La  manovra  di  sganciamento  della  mazza  deve eseguirsi
dall'esterno del recinto o comunque da posto idoneamente protetto.
  5.2 Laminatoi siderurgici e simili
  5.2.1.  Negli  impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta
del materiale in lavorazione, quali i laminatoi siderurgici e simili,
devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa
i lavoratori.
  5.2.2.   Quando   per   esigenze  tecnologiche  o  per  particolari
condizioni  di  impianto non sia possibile predisporre una efficiente
difesa  diretta,  dovranno essere adottate altre idonee misure per la
sicurezza del lavoro.
  5.3 Trebbiatrici
  Il datore di lavoro deve fornire occhiali di protezione all'operaio
imboccatore  e  ai  suoi  aiutanti  e  adatto  copricapo  a  tutto il
personale addetto alla trebbiatrice.
  6 Rischi per Energia elettrica
  6.1  Tutte  le  attrezzature di lavoro debbono essere installate in
modo  da  proteggere  i  lavoratori  esposti  contro  i  rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica.
  6.2 Apparecchi elettrici mobili e portatili
  6.2.1.  Per  i  lavori  all'aperto,  ferma restando l'osservanza di
tutte  le  altre  disposizioni  del  presente  decreto  relativo agli
utensili elettrici portatili, e' vietato l'uso di utensili a tensione
superiore a 220 V verso terra.
  6.2.2.  Nei  lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a
contatto  od  entro  grandi  masse  metalliche,  e'  vietato l'uso di
utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
  6.2.3.  Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste
dal presente punto e' fornita da una rete a bassa tensione attraverso
un   trasformatore,   questo  deve  avere  avvolgimenti,  primario  e
secondario,  separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto
mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra.
  7 Materie e prodotti infiammabili o esplodenti
  7.1.  Nella  fabbricazione,  manipolazione, deposito e trasporto di
materie  infiammabili  od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo
di  esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri
esplosivi  o  infiammabili,  gli impianti, le macchine, gli attrezzi,
gli  utensili  ed  i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar
luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.
  7.2.  Per  la  lubrificazione  delle macchine o parti di macchine o
apparecchi  in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono
essere  usati  lubrificanti  di  natura  tale  che  non diano luogo a
reazioni   pericolose   in   rapporto   alla   costituzione  ed  alle
caratteristiche delle materie stesse.
  8. Impianti ed operazioni di saldatura ossiacetilenica, ossidrica e
simili
  8.1.  Non  devono  eseguirsi  lavorazioni  ed operazioni con fiamme
libere  o  con  corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai
generatori o gasometri di acetilene.
  8.2. Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro
degli   apparecchi  mobili  di  saldatura  al  cannello  deve  essere
effettuato  mediante  mezzi  atti  ad  assicurare  la  stabilita' dei
gasogeni  e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare
urti pericolosi.
  8.3.  I  recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti
fissi  di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di
evitarne la caduta accidentale.
  9 Macchine utensili per legno e materiali affini
  La  lavorazione  di  pezzi  di  piccole dimensioni alle macchine da
legno,  ancorche'  queste  siano  provviste  dei  prescritti mezzi di
protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature
quali portapezzi, spingitoi e simili.
  10 Macchine per filare e simili
  Il  lavoratore  che  ha  la  responsabilita'  del funzionamento del
filatoio  automatico  intermittente,  prima  di  mettere  in  moto la
macchina,  deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro
mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori.
  E'  vietato  a  chiunque  di  introdursi  nello spazio fra il carro
mobile  e  il  banco  fisso  dei  cilindri  alimentatori  durante  il
funzionamento  del  filatoio  automatico  intermittente.  E' altresi'
vietato  introdursi  nello  stesso  spazio  a  macchina  ferma  senza
l'autorizzazione del lavoratore addetto o di altro capo responsabile.
  Le  disposizioni  del  presente  punto  integrate  con  il richiamo
all'obbligo  di assicurare la posizione di fermo della macchina prima
di  introdursi  tra  il  carro mobile e il banco fisso, devono essere
rese note al personale mediante avviso esposto presso la macchina.
  11  Impianti  ed  operazioni  di saldatura o taglio ossiacetilenica
ossidrica, elettrica e simili
  Il  trasporto  nell'interno  delle  aziende  e dei locali di lavoro
degli   apparecchi  mobili  di  saldatura  al  cannello  deve  essere
effettuato  mediante  mezzi  atti  ad  assicurare  la  stabilita' dei
gasogeni  e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare
urti  pericolosi. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di
impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al
fine di evitarne la caduta accidentale.