Art. 16. Sono strade comunali: a) Quelle necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione d'una comunita' col capoluogo del rispettivo circondario e con quelli dei comuni contigui. Non sono considerate come contigue le comunita' separate l'una dall'altra da una elevata catena di monti: b) Quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati; c) Quelle che dai maggiori centri di popolazione di un comune conducono alle rispettive chiese parrocchiali ed ai cimiteri, o mettono capo a ferrovie e porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti; d) Quelle che servono a riunire fra loro le piu' importanti frazioni di un comune; e) Quelle che al momento della classificazione si troveranno sistemate, e dai comuni mantenute, salve le ulteriori deliberazioni dei Consigli comunali, di cui e' parola all'art. 18.