(Allegato F-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
  Sono strade comunali: 
 
    a) Quelle necessarie per porre in comunicazione il maggior centro
di  popolazione  d'una  comunita'  col   capoluogo   del   rispettivo
circondario e con quelli dei comuni contigui. 
 
  Non sono considerate come  contigue  le  comunita'  separate  l'una
dall'altra da una elevata catena di monti: 
 
    b) Quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati; 
 
    c) Quelle che dai maggiori centri di  popolazione  di  un  comune
conducono alle rispettive  chiese  parrocchiali  ed  ai  cimiteri,  o
mettono capo a ferrovie e porti, sia direttamente,  sia  collegandosi
ad altre strade esistenti; 
 
    d) Quelle che servono a  riunire  fra  loro  le  piu'  importanti
frazioni di un comune; 
 
    e) Quelle che al  momento  della  classificazione  si  troveranno
sistemate, e dai comuni mantenute, salve le  ulteriori  deliberazioni
dei Consigli comunali, di cui e' parola all'art. 18.