(Allegato F-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
  Entro un anno dalla presente legge, le Giunte municipali formeranno
un elenco delle strade da classificarsi fra le comunali, indicando  i
luoghi  abitati  che  percorrono,  la  loro  larghezza  e   lunghezza
chilometrica. Si terra' conto degli elenchi gia' esistenti. 
 
  Questo elenco sara' per la durata di  un  mese  depositato  in  una
delle sale della residenza comunale  ed  affisso  in  copia  all'albo
pretorio. Gli interessati verranno con  pubblico  avviso  invitati  a
prenderne cognizione ed a presentare in  iscritto  entro  il  termine
suddetto le loro osservazioni ed i loro reclami. 
 
  Spirato quel termine,  il  Consiglio  comunale,  deliberando  sulla
proposta della Giunta e sui reclami dei privati, stabilira'  l'elenco
delle strade comunali, il quale sara' omologato dal prefetto. 
 
  Alla deputazione provinciale spettera' la decisione  sulle  insorte
contestazioni ed il rendere  obbligatoria  la  classificazione  delle
strade  indicate  nell'articolo   precedente,   sentito   il   parere
dell'Ufficio  del  genio  civile.  Questa  decisione  dovra'   essere
omologata dal prefetto.