Art. 445 
 
                    Accertamento delle violazioni 
 
1.  Il  personale  dell'amministrazione  militare,  a  conoscenza  di
presunte violazioni al titolo VI del libro II del codice o ai singoli
decreti di imposizione, ha l'obbligo di informare il comando militare
locale per la successiva segnalazione al comandante territoriale. 
2.  L'accertamento  delle  violazioni  spetta  agli  ufficiali  e  ai
funzionari  tecnici  dell'amministrazione  militare   i   quali,   se
possibile, devono contestare immediatamente la violazione. 
3. Il comandante territoriale, riconosciuto  trattarsi  realmente  di
violazione, diffida il  trasgressore  a  far  cessare  la  violazione
stessa in  tempo  determinato  con  la  comminatoria  della  sanzione
amministrativa in caso di mancato adempimento. 
4. Il comandante territoriale puo' dare al trasgressore  l'ordine  di
ripristino fissando il termine di adempimento. Detto termine non puo'
essere  inferiore  a   sessanta   giorni,   salva   la   possibilita'
dell'autorita'  militare  di  assegnare  un  termine  piu'  breve  in
relazione a particolari circostanze. 
5. Trascorsi inutilmente i predetti termini, o in  caso  di  assoluta
urgenza,  il  comandante  territoriale  incarica  l'ufficio   tecnico
militare competente di procedere d'ufficio. 
6. Gli uffici tecnici militari provvedono con  la  procedura  fissata
per i lavori a economia. 
7. L'inizio  dei  lavori  e'  fatto  constatare  con  verbale  da  un
ufficiale o da un funzionario di cui al comma 2. 
8. Gli uffici tecnici militari  provvedono  ai  lavori  imputando  le
relative spese sui capitoli ordinari di  bilancio.  Copia  del  conto
delle spese, corredata dalla  copia  dei  titoli  giustificativi,  e'
trasmessa  alla  competente  agenzia  fiscale  per   l'esame   e   la
dichiarazione di esecutorieta', indicando il  capitolo  del  bilancio
d'entrata di cui al comma 10. 
9. L'agenzia suddetta comunica all'ufficio del  registro  competente,
con apposito elenco di carico, le generalita' del  trasgressore,  con
gli atti relativi alla partita  da  riscuotere,  affinche'  l'ufficio
medesimo, dopo  averne  preso  nota  al  campione  di  IV  categoria,
provveda alla riscossione delle somme dovute all'erario. 
10. Le somme riscosse sono dall'agenzia fiscale versate in  tesoreria
a favore dei  capitoli  del  bilancio  d'entrata  che  consentono  il
reintegro  ai  bilanci  militari.  La  quietanza  di  versamento   e'
trasmessa all'ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette
all'ufficio  tecnico  militare  il  quale  a  sua   volta   trasmette
l'originale alla ragioneria del  Ministero  competente  e  una  copia
all'ufficio ministeriale che amministra il capitolo su cui gravano le
spese di ripristino.