(Allegato F-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
  Quando una linea stradale,  che  secondo  la  presente  legge  deve
classificarsi fra le provinciali o le comunali, tocchi piu' provincie
o piu' comuni, e le rispettive Amministrazioni non si accordino sulla
scelta del tracciamento,  la  decisione  della  questione  spetta  al
Ministero dei lavori pubblici per  le  linee  provinciali  e  per  le
comunali scorrenti  in  diverse  provincie,  e  spetta  al  prefetto,
sentita la deputazione provinciale, per le altre.