ART. 174 (R)
             (Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)

   1.  Il  pagamento e' eseguito dall'ufficio postale a richiesta del
beneficiario.
   2.  Il  pagamento  e'  sempre eseguito dall'ufficio postale se nel
Comune  dove  ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono
sportelli   del   concessionario  o  se  particolari  circostanze  ne
impediscono il regolare funzionamento.