ART. 174 (R) (Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale) 1. Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario. 2. Il pagamento e' sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.