(Allegato F-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
  I progetti di nuove strade provinciali e delle  loro  opere  d'arte
piu' importanti, che possono modificare o variare il regime dei fiumi
e torrenti, o che interessano varie provincie,  o  per  le  quali  lo
Stato concorre con sussidi o  per  qualunque  altro  titolo,  saranno
sottoposti all'esame del Consiglio dei lavori pubblici  ed  approvati
dal Ministero.