(Allegato F-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
  I porti, o ponti natanti o chiatte,  ed  i  ponti  galleggianti  di
barche che servono  alla  continuazione  di  qualsivoglia  classe  di
strade nell'attraversare i fiumi e torrenti, ovunque ad uso  pubblico
o privato ne sia autorizzato lo stabilimento e  l'esercizio,  debbono
essere  collocati  nei  luoghi  e  nei  modi  piu'  convenienti   per
conciliare insieme la comodita', facilita' e sicurezza  del  tragitto
di detti fiumi e torrenti colla brevita', comodo  e  sicurezza  delle
vie di accesso, osservando le  prescrizioni  e  cautele  che  saranno
ordinate dal Governo, al quale si dovra' pure ricorrere pel  relativo
permesso quando diventi necessario variar posizione.