Art. 29. I porti, o ponti natanti o chiatte, ed i ponti galleggianti di barche che servono alla continuazione di qualsivoglia classe di strade nell'attraversare i fiumi e torrenti, ovunque ad uso pubblico o privato ne sia autorizzato lo stabilimento e l'esercizio, debbono essere collocati nei luoghi e nei modi piu' convenienti per conciliare insieme la comodita', facilita' e sicurezza del tragitto di detti fiumi e torrenti colla brevita', comodo e sicurezza delle vie di accesso, osservando le prescrizioni e cautele che saranno ordinate dal Governo, al quale si dovra' pure ricorrere pel relativo permesso quando diventi necessario variar posizione.