Art. 52.
        (Rimborsi trimestrali delle eccedenze di credito IVA)

  1. Al secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' nelle ipotesi di
cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti
ed  importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai
due   terzi   dell'ammontare   complessivo  degli  acquisti  e  delle
importazioni  di  beni  e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto".
 
          Note all'art. 52:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  38-bis del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  recante  "Istituzione  e  disciplina dell'imposta sul
          valore  aggiunto",  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
              "Art.  38-bis  (Esecuzione  dei rimborsi). - I rimborsi
          previsti  nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in
          sede   di  dichiarazione  annuale,  entro  tre  mesi  dalla
          scadenza  del  termine di presentazione della dichiarazione
          prestando,  contestualmente  all'esecuzione  del rimborso e
          per  una  durata  pari  al  periodo  mancante al termine di
          decadenza  dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o
          garantiti   dallo   Stato,   al  valore  di  borsa,  ovvero
          fideiussione   rilasciata   da  un'azienda  o  istituto  di
          credito,  comprese le casse rurali e artigiane indicate nel
          primo  comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che
          a  giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate
          garanzie  di  solvibilita'  o mediante polizza fideiussoria
          rilasciata  da  un istituto o impresa di assicurazione. Per
          le  piccole  e  medie  imprese,  definite secondo i criteri
          stabiliti  dal decreto ministeriale 18 settembre 1997 e dal
          decreto   ministeriale   27 ottobre   1997   del   Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          adeguamento   alla   nuova  disciplina  comunitaria,  dette
          garanzie  possono  essere  anche  prestate,  dai consorzi o
          cooperative  di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29
          della  legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita
          sezione  dell'elenco  previsto  dall'art.  106  del decreto
          legislativo  1 settembre  1993,  n. 385, con le modalita' e
          criteri  di solvibilita' stabiliti con decreto del Ministro
          delle  finanze.  Per  i  gruppi di societa', con patrimonio
          risultante   dal   bilancio  consolidato  superiore  a  500
          miliardi di lire, la garanzia puo' essere prestata mediante
          la  diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o
          controllante  di  cui  all'articolo  2359 del codice civile
          della obbligazione di integrale restituzione della somma da
          rimborsare,    comprensiva    dei    relativi    interessi,
          all'Amministrazione  finanziaria,  anche  per  il  caso  di
          cessione  della partecipazione nella societa' controllata o
          collegata.   In   ogni   caso   la  societa'  capogruppo  o
          controllante      deve      comunicare      in     anticipo
          all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la
          partecipazione  nella  societa' controllata o collegata. La
          garanzia  concerne  anche  crediti  relativi  ad annualita'
          precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia
          stessa.  Dall'obbligo  di  prestazione  delle garanzie sono
          esclusi  i  soggetti  cui  spetta un rimborso di imposta di
          importo  non  superiore  a  lire  10  milioni.  Sulle somme
          rimborsate  si applicano gli interessi in ragione del 5 per
          cento   annuo,   con   decorrenza  dal  novantesimo  giorno
          successivo   a   quello  in  cui  e'  stata  presentata  la
          dichiarazione,  non computando il periodo intercorrente tra
          la  data di notifica della richiesta di documenti e la data
          della  loro  consegna,  quando  superi  quindici  giorni. I
          rimborsi  previsti  nell'art.  30 possono essere richiesti,
          utilizzando   apposita  dichiarazione  redatta  su  modello
          approvato  con  decreto  dirigenziale contenente i dati che
          hanno  determinato  l'eccedenza di credito, a decorrere dal
          primo febbraio    dell'anno    successivo   a   quello   di
          riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre
          mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come
          dichiarazione   annuale   limitatamente  ai  dati  in  essa
          indicati,  con le modalita' stabilite dal presente articolo
          e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto
          della  data  di presentazione della dichiarazione stessa. I
          rimborsi  di cui al presente comma possono essere richiesti
          con  apposita  istanza,  anche  ai competenti concessionari
          della    riscossione   secondo   le   modalita'   stabilite
          dall'articolo   78,   commi  27  e  seguenti,  della  legge
          30 dicembre  1991,  n.  413,  e dai relativi regolamenti di
          attuazione.
              Il  contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione
          a   periodi   inferiori  all'anno,  prestando  le  garanzie
          indicate  nel  comma  precedente, nelle ipotesi di cui alle
          lettere  a) e b) del terzo comma dell'art. 30 nonche' nelle
          ipotesi  di  cui  alla  lettera c) del medesimo terzo comma
          quando   effettua   acquisti   ed   importazioni   di  beni
          ammortizzabili  per  un  ammontare  superiore  ai due terzi
          dell'ammontare   complessivo   degli   acquisti   e   delle
          importazioni   di   beni   e  servizi  imponibili  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto.
              Quando  sia  stato  constatato  nel relativo periodo di
          imposta  uno  dei reati di cui all'articolo 4, primo comma,
          n.   5),   del   decreto-legge   10 luglio  1982,  n.  429,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,
          n.  516,  l'esecuzione  dei  rimborsi  prevista  nei  commi
          precedenti  e'  sospesa,  fino a concorrenza dell'ammontare
          dell'imposta  sul  valore aggiunto indicata nelle fatture o
          in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino
          alla definizione del relativo procedimento penale.
              Ai   rimborsi   previsti  nei  commi  precedenti  e  al
          pagamento  degli  interessi  provvede il competente ufficio
          utilizzando   i   fondi  della  riscossione,  eventualmente
          aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta
          sul   valore  aggiunto.  Ai  fini  della  formazione  della
          giacenza  occorrente  per  l'effettuazione  dei rimborsi e'
          autorizzata   dilazione   per   il   versamento  all'erario
          dell'imposta  riscossa.  Ai  rimborsi  puo'  in  ogni  caso
          provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.
              Con  decreto del Ministro delle finanze di concerto con
          il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative
          all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per
          la  richiesta  dei  rimborsi  relativi  a periodi inferiori
          all'anno  e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti
          le  modalita'  ed  i termini relativi alla dilazione per il
          versamento  all'erario  dell'imposta  riscossa  nonche'  le
          modalita'  relative  alla  presentazione della contabilita'
          amministrativa  e  al  trasferimento  dei  fondi tra i vari
          uffici.
              Se  successivamente al rimborso viene notificato avviso
          di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta
          giorni,  deve  versare  all'ufficio  le  somme  che in base
          all'avviso   stesso   risultano  indebitamente  rimborsate,
          insieme con gli interessi del 5 per cento annuo (151) dalla
          data  del  rimborso,  a  meno  che  non  presti la garanzia
          prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia
          divenuto definitivo.
              I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere
          a),  b)  e  d),  sono  eseguiti,  senza  prestazione  delle
          garanzie  previste nel presente articolo, quando concorrono
          le seguenti condizioni:
                a) l'attivita' e' esercitata dall'impresa da almeno 5
          anni;
                b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o
          di  rettifica  concernenti  l'imposta  dovuta o l'eccedenza
          detraibile da cui risulti, per ciascun anno, una differenza
          tra  gli  importi  accertati e quelli dell'imposta dovuta o
          dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:
                  1)  al  10  per  cento  degli importi dichiarati se
          questi non superano cento milioni di lire;
                  2)  al  5  per  cento  degli  importi dichiarati se
          questi  superano i cento milioni di lire ma non superano un
          miliardo di lire;
                  3)  all'1  per  cento  degli  importi dichiarati, o
          comunque  a  100 milioni di lire, se gli importi dichiarati
          superano un miliardo di lire;
                c) e'  presentata  una  dichiarazione  sostitutiva di
          atto   di  notorieta'  a  norma  dell'art.  4  della  legge
          4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:
                  1)  il  patrimonio  netto non e' diminuito rispetto
          alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il
          40  per  cento;  la  consistenza  degli  immobili  iscritti
          nell'attivo  patrimoniale  non si e' ridotta, rispetto alle
          risultanze  dell'ultimo  bilancio  approvato,  di  oltre il
          40 per  cento  per  cessioni  non  effettuate nella normale
          gestione  dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non
          e'  cessata  ne'  si  e' ridotta per effetto di cessioni di
          aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;
                  2)   non  risultano  cedute,  se  la  richiesta  di
          rimborso  e' presentata da societa' di capitali non quotate
          nei   mercati   regolamentati,   nell'anno   precedente  la
          richiesta,  azioni  o  quote  della  societa' stessa per un
          ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
                  3)  sono stati eseguiti i versamenti dei contributi
          previdenziali e assicurativi.
              L'ammontare  del  rimborso erogabile senza garanzia non
          puo'  eccedere  il 100 per cento della media dei versamenti
          affluiti   nel   conto   fiscale   nel  corso  del  biennio
          precedente.".