Art. 43.
                  Trattamento economico e normativo
               (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8;
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;
          decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito
      dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)

  1.  Per  i  riposi  e  i permessi di cui al presente Capo e' dovuta
un'indennita',  a  carico  dell'ente  assicuratore,  pari  all'intero
ammontare  della  retribuzione  relativa  ai  riposi  e  ai  permessi
medesimi.  L'indennita'  e'  anticipata  dal  datore  di lavoro ed e'
portata  a  conguaglio  con  gli apporti contributivi dovuti all'ente
assicuratore.
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.