Art. 20.
            Denuncia di deposito e rilascio della licenza
  1.  Chiunque  intende esercire, ai sensi dell'articolo 29, comma 1,
del  testo unico, un impianto di trasformazione, di condizionamento o
di  deposito  di  alcole  etilico e bevande alcoliche assoggettati ad
accisa,  almeno  60  giorni  prima  di  iniziare l'attivita' presenta
all'UTF  competente  per  territorio apposita denuncia, contenente la
denominazione  della  ditta,  la  sua sede, la partita IVA, il codice
fiscale  e  le generalita' del rappresentante legale e dell'eventuale
rappresentante  negoziale, il comune, la via ed il numero civico o la
localita' in cui si trova l'istituendo deposito, nonche' la capacita'
di   stoccaggio   del   medesimo.  Se  trattasi  di  un  impianto  di
trasformazione, la denuncia riporta anche le seguenti indicazioni:
    a) i numeri di telefono e di fax;
    b)   la   descrizione  delle  apparecchiature,  dei  processi  di
lavorazione e della potenzialita' degli impianti;
    c)  la  descrizione  e  le caratteristiche degli impianti e delle
apparecchiature  per  la  produzione, l'acquisizione e la misurazione
dell'energia;
    d)  la  quantita' massima dei prodotti assoggettati ad accisa che
in qualsiasi momento si potra' trovare nel deposito;
    e)  la  descrizione degli strumenti installati per la misurazione
delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
    f)  le  procedure operative di carattere tecnico-contabile che si
intendono attivare per la gestione del deposito.
  2.  Con le stesse modalita' di cui al comma 1 vengono presentate le
denunce   di  attivazione  dei  depositi  di  alcole  denaturato  con
denaturante  generale  nonche'  degli  esercizi  di vendita di alcole
etilico  e di bevande alcoliche, di cui all'articolo 29, comma 2, del
testo unico. Agli effetti della suddetta norma, costituisce esercizio
di   vendita   anche   l'insieme  degli  apparecchi  automatici,  non
installati  in apposito locale adibito esclusivamente alla vendita al
minuto,  gestiti  da  un  medesimo soggetto nell'ambito di uno stesso
comune.
  3.  Ricevute le denunce di cui al commi l e 2, l'UTF, accertato che
non sussistano i motivi ostativi di cui all'articolo 29, comma 4, del
testo   unico   e  che  sia  stato  corrisposto  il  diritto  di  cui
all'articolo  63,  comma  2,  lettera  d)  del  testo unico medesimo,
effettuata,  relativamente  agli  impianti  di  trasformazione  e  di
deposito  per  usi  diversi  da  quelli privati di cui al comma 1, la
verifica  tecnica,  rilascia  la  licenza di esercizio valida ai soli
fini  fiscali  e  vidima  i  registri  di  carico e scarico, nei casi
previsti  dal  citato  articolo  29, comma 4. Resta ferma l'esclusiva
responsabilita'   dell'operatore  qualora  svolga  l'attivita'  senza
essere   in   possesso   delle   altre  autorizzazioni  eventualmente
necessarie.
  4. Oltre ai casi previsti dagli articoli 27, comma 2, e 29, commi 3
e  4,  del  testo  unico  e dal decreto del Ministro delle finanze 26
giugno 1997, n. 219, sono esclusi dall'obbligo della denuncia e della
tenuta  del registro di carico e scarico i depositi e gli esercizi di
vendita  delle merci, diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207 e
2208  nonche' dalle profumerie alcoliche, contenenti alcole o bevande
alcoliche,  esenti,  denaturati  o non denaturati. L'esclusione dalla
denuncia  di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a) del testo unico
e'  estesa  anche  agli  esercenti  il  deposito di prodotti alcolici
confezionati  in recipienti muniti di contrassegno di Stato, anche se
di  capacita'  superiore  a  5  litri.  L'esclusione dalla tenuta del
registro  di  carico  e scarico prevista, per gli esercenti la minuta
vendita  di  prodotti alcolici, dal comma 4 del citato articolo 29 e'
estesa  anche  agli  esercenti  la  vendita all'ingrosso, qualora non
soggetti  alla  denuncia  di  deposito,  ai  sensi  del  comma 3, del
medesimo articolo. Il limite di cui all'articolo 29, comma 3, lettera
b),  del  testo  unico e' elevato a 50 litri idrati per i depositi di
alcole  e  di  bevande  alcoliche  presso privati, a condizione che i
suddetti  prodotti  siano  destinati  ad  uso familiare e non formino
oggetto  di  alcuna attivita' di vendita; i titolari di tali depositi
non  sono  soggetti  alla  tenuta del registro di carico e scarico ma
conservano,   per   un   periodo  di  cinque  anni,  i  documenti  di
accompagnamento delle partite ricevute.
 
          Note all'art. 20:
              - Per il testo degli articoli 29 e 62, comma 2, lettera
          d) del testo unico, si vedano note alle premesse.
              -Il  decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997.
          n.  219,  concerne:  "Regolamento  concernente  l'esenzione
          dall'obbligo  del  contrassegno  di  Stato e dai vincoli di
          deposito   e   di  circolazione  previsti  per  i  prodotti
          sottoposti  ad  accisa per le bevande preparate con impiego
          di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed
          altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non
          superiore all'11 per cento in volume".