Art. 21. Regime della circolazione 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, la movimentazione dei prodotti alcolici soggetti ad accisa nonche' di quelli assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale e sottoposti ai vincoli di circolazione di cui all'articolo 30 del testo unico e' effettuata con le modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modifiche; la movimentazione degli alcoli denaturati con denaturanti speciali e' effettuata con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 e ove non diversamente disposto, per la movimentazione dei prodotti alcolici assoggettati ad accisa e non sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 30 del testo unico si rende applicabile l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472. 2. L'esclusione dai vincoli di circolazione per i prodotti alcolici assoggettati ad accisa prevista dall'articolo 30, comma 2, lettera a), del testo unico e' estesa ai prodotti alcolici confezionati in recipienti, muniti di contrassegno di Stato, anche se di capacita' superiore ai 5 litri. Sono escluse dai vincoli di circolazione e non sono considerate, ai fini della circolazione, sottoposte al regime delle accise le merci, diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, contenenti alcole o bevande alcoliche, esenti, denaturati o non denaturati. 3. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, la movimentazione fra depositi fiscali nazionali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra non e' subordinata all'emissione del documento di accompagnamento accise (DAA) di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 210/1996. 4. In caso di reintroduzione nel deposito fiscale mittente di partite o frazioni di partite di birra e di prodotti alcolici contrassegnati, assoggettate ad accisa, idonee al consumo e successivamente rifiutate dal destinatario, vengono seguite le procedure previste rispettivamente ai commi 4 e 5 dell'articolo 15 del decreto del Ministro delle finanze n. 210/1996 e successive modifiche, senza l'obbligo di effettuazione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto medesimo. Sulla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti e sul documento commerciale che scortano, rispettivamente, la birra ed i prodotti alcolici contrassegnati rifiutati e che vengono utilizzati per la ripresa in carico sono riportati anche gli estremi della fattura di acquisto o, nel caso della birra, anche quelli della bolla di accompagnamento relativa al viaggio di andata. I quantitativi reintrodotti vengono scomputati da quelli immessi in consumo nel periodo preso a base per la corresponsione dell'imposta, nel quale e' avvenuta la reintroduzione, o, in caso di differenza negativa, anche da quelli immessi in consumo nei periodi immediatamente successivi. 5. La procedura per la concessione della restituzione dell'accisa afferente alla birra divenuta non idonea al consumo umano avviata alla rilavorazione od alla distruzione, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, si applica anche alla birra che, per motivi diversi dall'inidoneita' al consumo umano, sia avviata alla rilavorazione in un deposito fiscale, promiscuamente con semilavorati o con prodotto non ancora accertato, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n 383. Alla suddetta procedura sono apportate le seguenti modifiche: a) la birra e' immessa in apposito magazzino ed e' presa in carico, sulla base della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, su un registro di carico e scarico, tenuto con le stesse modalita' del registro di magazzino di cui all'articolo 9, comma 5; b) almeno 5 giorni prima del passaggio alla rilavorazione od alla distruzione, da effettuarsi durante l'orario ordinario di apertura degli uffici dell'Agenzia, con esclusione del sabato ma fatta salva la previsione dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, viene presentata all'UTF apposita dichiarazione, contenente una dettagliata descrizione delle confezioni del prodotto da rilavorare o da distruggere, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento, redatta secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia; un secondo esemplare della dichiarazione e' custodito presso l'impianto; c) ai fini della verbalizzazione delle operazioni da parte dell'UTF, da effettuarsi sul secondo esemplare della dichiarazione, per passaggio alla rilavorazione o alla distruzione si intende lo sconfezionamento del prodotto con la riduzione allo stato sfuso nonche' il successivo invio dello stesso alla miscelazione od agli apparecchi di rilavorazione o a quelli di distruzione. Qualora, nel giorno e nell'orario indicati nella dichiarazione, non fosse presente personale dell'UTF, viene dato egualmente corso alle operazioni ed il rappresentante della ditta attesta, sotto la propria responsabilita', in calce al secondo esemplare della dichiarazione, l'avvenuta effettuazione delle operazioni medesime; d) successivamente al passaggio alla rilavorazione od alla distruzione, viene presentata all'UTF domanda di restituzione dell'accisa afferente alla birra rilavorata od a quella distrutta perche' divenuta non idonea al consumo umano, unitamente al secondo esemplare della dichiarazione, munito della verbalizzazione o dell'attestazione di cui alla lettera c).
Note all'art. 21: - Per il testo dell'art. 30 del testo unico si vedano le note alle premesse. - Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 15 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, successivamente modificato dal decreto ministeriale 16 maggio 1997, n. 148, e' il seguente: "4. Qualora il quantitativo da reintrodurre in deposito non abbia richiesto, per la sua entita', l'emissione del D.A.S., la riassunzione in carico e' giustificata con il documento commerciale che scorta la merce su cui viene apposta un'annotazione , controfirmata, se trattasi di merce rifiutata, dal destinatario, relativa alla causale della restituzione nonche' aIla qualia' e alla quantita' del prodotto restituito. Tale documento e' posto a corredo del registro di carico e scarico. 5. La reintroduzione nel deposito speditore di una frazione di partita di prodotto ad imposta assolta, non potuta scaricare, per la quale, in relazione all'entita', non si e' resa necessaria l'emissione del D.A.S., e' consentita con la scorta di una apposita dichiarazione scritta rilasciata dal destinatario, a richiesta del trasportatore, da cui sia possibile rilevare: a) il nome ed il cognome del destinatario dal quale prodotto viene rifiutato; b) il nome ed il cognome dello speditore e l'esatta ubicazione del deposito mittente;. c) la quantita' e la qualita' della quota parte di prodotto scaricata; d) la data del rilascio della dichiarazione; e) il motivo per cui non si e' potuto completare lo scarico. Detta dichiaraione e', a cura del trasportatore, completata con l'ora d'inizio del viaggio di ritorno ed e' consegnata al mittente, il quale la utilizza, in luogo del D.A.S., come documento giustificativo della presa in carico del quantitativo di prodotto restituito dal destinatario". - Il testo dell'art. 17. comma 1, del decreto ministeriale n. 210/1996 e successive modifiche e' il seguente: "1. Nei casi di cui agli articoli 15 e 16, qualora lo speditore sia un esercente di deposito fiscale, si applicano le medesime procedure con l'obbligo aggiuntivo, da parte del mittente, in caso di rientro della merce, di comunicare, prima della reintroduzione in deposito, il cambio di destinazione a mezzo fax o altro sistema di teletrasmissione all'ufficio finanziario competente sull'impianto o deposito mittente". - Il testo dell'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 1996, n. 524, recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa e' il seguente: "2. Per beneficiare della restituzione, anche mediante accredito, dell'imposta afferente a partite di prodotti alcolici divenuti non idonei al consumo umano, il proprietario deve avviare le medesime alla rilavorazione; presso depositi fiscali, o alla distruzione, presso i suddetti depositi o altri impianti, sempreche' dotati di attrezzature riconosciute idoneee allo scopo dalle autorita' competenti. La presa in carico, presso i depositi fiscali, delle partite da rilavorare o da distruggere, deve essere effettuata, sulla base della documentazione fiscale, o, in mancanza, commerciale, emessa a scorta del prodotto, su apposito registro vidimato dall'UTF, fatto salvo quanto previsto, per la birra, dal comma 2 dell'art. 10 del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 17 dicembre 1992. La domanda di restituzione deve essere presentata all'UTF territorialmente competente su tali impianti prima del trasferimento delle partite; il suddetto ufficio accerta, eventualmente anche a mezzo analisi, l'inidoneita', dei prodotti al consunto umano e assiste alle operazioni di rilavorazione o distruzione, redigendo apposito verbale, copia del quale consegnata al proprietario della merce ed altro al titolare dell'impianto, che deve custodirla per tre anni. Devono sempre ritenersi inidonee al consumo umano le confezioni che abbiano superato il termine di scadenza indicato sulle relative etichette". Il testo dell'art. 2 comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383, e' il seguente: "2. In caso di rilavorazione della birra promiscuamente con semilavorati o con prodotto non ancora accertato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3". Il testo del comma 8 dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 e' il seguente: "8. I capi degli uffici possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compito delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura di ufficio o fuori del circuito doganale, di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizoni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, verso il pagamento del costo del servizio".