Art. 21.
                      Regime della circolazione
  1.  Fatto  salvo  quanto previsto ai commi 3 e 4, la movimentazione
dei   prodotti   alcolici   soggetti  ad  accisa  nonche'  di  quelli
assoggettati  ad  accisa  o  denaturati  con  denaturante  generale e
sottoposti  ai  vincoli  di  circolazione  di cui all'articolo 30 del
testo  unico  e' effettuata con le modalita' previste dal decreto del
Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modifiche;
la movimentazione degli alcoli denaturati con denaturanti speciali e'
effettuata  con  le  modalita'  di  cui al decreto del Ministro delle
finanze  9 luglio 1996, n. 524. Fatto salvo quanto stabilito al comma
2 e ove non diversamente disposto, per la movimentazione dei prodotti
alcolici  assoggettati  ad  accisa e non sottoposti ai vincoli di cui
all'articolo 30 del testo unico si rende applicabile l'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.
  2. L'esclusione dai vincoli di circolazione per i prodotti alcolici
assoggettati  ad  accisa  prevista dall'articolo 30, comma 2, lettera
a),  del  testo  unico e' estesa ai prodotti alcolici confezionati in
recipienti,  muniti  di  contrassegno di Stato, anche se di capacita'
superiore  ai 5 litri. Sono escluse dai vincoli di circolazione e non
sono  considerate,  ai  fini della circolazione, sottoposte al regime
delle  accise le merci, diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207
e  2208,  contenenti alcole o bevande alcoliche, esenti, denaturati o
non denaturati.
  3.  In  vigenza  dell'aliquota d'accisa zero, la movimentazione fra
depositi  fiscali  nazionali  di vino e di bevande fermentate diverse
dal vino e dalla birra non e' subordinata all'emissione del documento
di  accompagnamento accise (DAA) di cui al decreto del Ministro delle
finanze n. 210/1996.
  4.  In  caso  di  reintroduzione  nel  deposito fiscale mittente di
partite  o  frazioni  di  partite  di  birra  e  di prodotti alcolici
contrassegnati,   assoggettate   ad   accisa,  idonee  al  consumo  e
successivamente   rifiutate  dal  destinatario,  vengono  seguite  le
procedure  previste  rispettivamente  ai commi 4 e 5 dell'articolo 15
del  decreto  del  Ministro  delle  finanze  n. 210/1996 e successive
modifiche,  senza  l'obbligo  di  effettuazione  della  comunicazione
preventiva  di  cui  all'articolo  17, comma 1, del decreto medesimo.
Sulla  bolla  di  accompagnamento dei beni viaggianti e sul documento
commerciale  che  scortano,  rispettivamente,  la birra ed i prodotti
alcolici  contrassegnati  rifiutati  e  che vengono utilizzati per la
ripresa  in  carico sono riportati anche gli estremi della fattura di
acquisto  o,  nel  caso  della  birra,  anche  quelli  della bolla di
accompagnamento   relativa  al  viaggio  di  andata.  I  quantitativi
reintrodotti  vengono  scomputati  da  quelli  immessi in consumo nel
periodo preso a base per la corresponsione dell'imposta, nel quale e'
avvenuta  la reintroduzione, o, in caso di differenza negativa, anche
da quelli immessi in consumo nei periodi immediatamente successivi.
  5.  La  procedura per la concessione della restituzione dell'accisa
afferente  alla  birra  divenuta  non idonea al consumo umano avviata
alla rilavorazione od alla distruzione, di cui all'articolo 10, comma
2,  del  decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, si
applica  anche alla birra che, per motivi diversi dall'inidoneita' al
consumo umano, sia avviata alla rilavorazione in un deposito fiscale,
promiscuamente  con semilavorati o con prodotto non ancora accertato,
secondo  le  previsioni  dell'articolo  2,  comma  2, del decreto del
Ministro  delle  finanze  18  settembre  1997,  n  383. Alla suddetta
procedura sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  la  birra  e'  immessa  in  apposito magazzino ed e' presa in
carico,   sulla   base   della  bolla  di  accompagnamento  dei  beni
viaggianti,  su un registro di carico e scarico, tenuto con le stesse
modalita' del registro di magazzino di cui all'articolo 9, comma 5;
    b) almeno 5 giorni prima del passaggio alla rilavorazione od alla
distruzione,  da  effettuarsi  durante l'orario ordinario di apertura
degli  uffici  dell'Agenzia, con esclusione del sabato ma fatta salva
la  previsione  dell'articolo  1,  comma 8, del decreto legislativo 8
novembre   1990,   n.   374,   viene   presentata   all'UTF  apposita
dichiarazione,   contenente   una   dettagliata   descrizione   delle
confezioni   del   prodotto  da  rilavorare  o  da  distruggere,  con
riferimento ai relativi documenti di accompagnamento, redatta secondo
le  istruzioni  impartite  dall'Agenzia;  un  secondo esemplare della
dichiarazione e' custodito presso l'impianto;
    c)  ai  fini  della  verbalizzazione  delle  operazioni  da parte
dell'UTF,  da  effettuarsi sul secondo esemplare della dichiarazione,
per  passaggio  alla  rilavorazione  o alla distruzione si intende lo
sconfezionamento  del  prodotto  con  la  riduzione  allo stato sfuso
nonche'  il  successivo  invio dello stesso alla miscelazione od agli
apparecchi  di  rilavorazione o a quelli di distruzione. Qualora, nel
giorno e nell'orario indicati nella dichiarazione, non fosse presente
personale dell'UTF, viene dato egualmente corso alle operazioni ed il
rappresentante della ditta attesta, sotto la propria responsabilita',
in   calce  al  secondo  esemplare  della  dichiarazione,  l'avvenuta
effettuazione delle operazioni medesime;
    d)  successivamente  al  passaggio  alla  rilavorazione  od  alla
distruzione,   viene   presentata  all'UTF  domanda  di  restituzione
dell'accisa  afferente  alla  birra  rilavorata od a quella distrutta
perche'  divenuta  non idonea al consumo umano, unitamente al secondo
esemplare   della   dichiarazione,  munito  della  verbalizzazione  o
dell'attestazione di cui alla lettera c).
 
          Note all'art. 21:
              -  Per  il testo dell'art. 30 del testo unico si vedano
          le note alle premesse.
              - Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 15 del decreto del
          Ministro    delle    finanze   25 marzo   1996,   n.   210,
          successivamente   modificato   dal   decreto   ministeriale
          16 maggio 1997, n. 148, e' il seguente:
              "4. Qualora il quantitativo da reintrodurre in deposito
          non  abbia  richiesto,  per la sua entita', l'emissione del
          D.A.S.,  la  riassunzione  in carico e' giustificata con il
          documento  commerciale  che  scorta  la  merce su cui viene
          apposta  un'annotazione  ,  controfirmata,  se  trattasi di
          merce  rifiutata,  dal  destinatario, relativa alla causale
          della  restituzione  nonche'  aIla qualia' e alla quantita'
          del  prodotto restituito. Tale documento e' posto a corredo
          del registro di carico e scarico.
              5.  La  reintroduzione  nel  deposito  speditore di una
          frazione  di  partita  di  prodotto ad imposta assolta, non
          potuta  scaricare,  per la quale, in relazione all'entita',
          non  si  e'  resa  necessaria  l'emissione  del  D.A.S., e'
          consentita  con  la  scorta  di  una apposita dichiarazione
          scritta   rilasciata  dal  destinatario,  a  richiesta  del
          trasportatore, da cui sia possibile rilevare:
                a) il  nome  ed il cognome del destinatario dal quale
          prodotto viene rifiutato;
                b) il  nome  ed il cognome dello speditore e l'esatta
          ubicazione del deposito mittente;.
                c) la  quantita'  e  la qualita' della quota parte di
          prodotto scaricata;
                d) la data del rilascio della dichiarazione;
                e)  il  motivo per cui non si e' potuto completare lo
          scarico.
              Detta   dichiaraione  e',  a  cura  del  trasportatore,
          completata  con l'ora d'inizio del viaggio di ritorno ed e'
          consegnata  al mittente, il quale la utilizza, in luogo del
          D.A.S., come documento giustificativo della presa in carico
          del quantitativo di prodotto restituito dal destinatario".
              -   Il   testo  dell'art.  17.  comma  1,  del  decreto
          ministeriale  n.  210/1996  e  successive  modifiche  e' il
          seguente:
              "1.  Nei  casi di cui agli articoli 15 e 16, qualora lo
          speditore   sia   un  esercente  di  deposito  fiscale,  si
          applicano  le  medesime procedure con l'obbligo aggiuntivo,
          da  parte  del mittente, in caso di rientro della merce, di
          comunicare,  prima  della  reintroduzione  in  deposito, il
          cambio  di  destinazione  a  mezzo  fax  o altro sistema di
          teletrasmissione    all'ufficio    finanziario   competente
          sull'impianto o deposito mittente".
              -   Il   testo  dell'art.  10,  comma  2,  del  decreto
          ministeriale  9 luglio  1996,  n.  524,  recante  norme per
          disciplinare  l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande
          alcoliche in usi esenti da accisa e' il seguente:
              "2.  Per beneficiare della restituzione, anche mediante
          accredito,  dell'imposta  afferente  a  partite di prodotti
          alcolici   divenuti   non   idonei  al  consumo  umano,  il
          proprietario  deve  avviare le medesime alla rilavorazione;
          presso  depositi  fiscali,  o  alla  distruzione,  presso i
          suddetti  depositi  o  altri impianti, sempreche' dotati di
          attrezzature   riconosciute   idoneee   allo   scopo  dalle
          autorita' competenti. La presa in carico, presso i depositi
          fiscali, delle partite da rilavorare o da distruggere, deve
          essere effettuata, sulla base della documentazione fiscale,
          o,  in mancanza, commerciale, emessa a scorta del prodotto,
          su  apposito registro vidimato dall'UTF, fatto salvo quanto
          previsto,  per  la  birra,  dal  comma  2  dell'art. 10 del
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  11  dicembre  1992,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 17 dicembre
          1992.  La  domanda  di  restituzione deve essere presentata
          all'UTF  territorialmente competente su tali impianti prima
          del   trasferimento  delle  partite;  il  suddetto  ufficio
          accerta,    eventualmente    anche    a    mezzo   analisi,
          l'inidoneita',  dei  prodotti  al  consunto umano e assiste
          alle  operazioni  di rilavorazione o distruzione, redigendo
          apposito   verbale,   copia   del   quale   consegnata   al
          proprietario    della    merce   ed   altro   al   titolare
          dell'impianto,  che  deve  custodirla  per tre anni. Devono
          sempre  ritenersi  inidonee  al consumo umano le confezioni
          che  abbiano superato il termine di scadenza indicato sulle
          relative etichette".
              Il  testo dell'art. 2 comma 2, del decreto del Ministro
          delle finanze 18 settembre 1997, n. 383, e' il seguente:
              "2. In caso di rilavorazione della birra promiscuamente
          con  semilavorati  o  con  prodotto non ancora accertato si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3".
              Il   testo   del   comma 8   dell'art.  1  del  decreto
          legislativo 8 novembre 1990, n. 374 e' il seguente:
              "8.   I   capi  degli  uffici  possono  consentire,  su
          richiesta   motivata  degli  operatori,  il  compito  delle
          operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura di
          ufficio  o  fuori del circuito doganale, di cui all'art. 18
          del  testo  unico  delle disposizoni legislative in materia
          doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23 gennaio  1973, n. 43, verso il pagamento del
          costo del servizio".