Art. 22. Fornitura di dati 1. L'Istat fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni, enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale che ne facciano richiesta, i dati relativi alle singole unita' di rilevazione per il territorio di rispettiva competenza nonche' i dati relativi ai territori limitrofi che risultino indispensabili per lo svolgimento di funzioni istituzionali nel rispetto del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e, in particolare, di quanto ivi disposto all'articolo 10, comma 6. 2. L'Istat fornisce agli enti ed organismi non facenti parte del Sistema statistico nazionale, per soli scopi statistici, i dati di cui al comma 1, secondo le modalita' previste dall'articolo 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. L'Istat fornisce ai comuni che ne facciano richiesta le informazioni del censimento degli edifici ai fini di cui all'articolo 2, comma 2. 4. La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici o altri sistemi concordati tra gli uffici, gli enti e gli organismi di cui ai commi 1 e 2, e l'Istat, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e la fornitura. Tale rimborso non potra' superare gli importi indicati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. 5. L'ufficio di statistica e' tenuto al rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza dei dati forniti dall'Istat e adotta le misure necessarie per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio e' fatto divieto di fornire gli stessi dati ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e' il seguente: "Art. 10 (Modalita' di trattamento e codici di deontologia). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici e, in quanto applicabili, di ricerca scientifica. 2. Gli scopi statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'art. 10 della legge anche in relazione a quanto previsto dal comma 6, lettera b), e dall'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dall'art. 11 del presente decreto. 3. I dati personali trattati per scopi statistici e di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, ne' per trattamenti di dati per scopi di altra natura. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, commi 3 e 3-bis, della legge e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste per legge, il consenso per il trattamento dei dati di cui al medesimo art. 22 puo' essere prestato con modalita' semplificate individuate dal codice deontologico e l'autorizzazione del Garante puo' essere rilasciata anche ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge. 5. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, per "dati identificativi si intendono i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. Per quanto riguarda l'identificabilita' dell'interessato si osserva quanto previsto ai sensi del comma 6, lettera c). 6. Con uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento a scopi statistici e di ricerca scientifica in ambito pubblico e privato sono individuati, tenendo conto, per i soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto gia' previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare: a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, siano svolti per idonei ed effettivi scopi statistici e di ricerca scientifica; b) per quanto non previsto dalla legge e dal presente decreto, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita' per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui all'art. 1; c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettera d), e 21, comma 4, lettera a), della legge, che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui all'art. 1; e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'art. 22, comma 1, della legge; f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato; g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'art. 15 della legge, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche non incaricate del trattamento e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'art. 28, comma 4, lettera g), della legge; h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza". - Il testo dell'art. 27 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente: "Art. 27 (Trattamento da parte di soggetti pubblici). - 1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'art. 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge. 3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento. 4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge". - Per il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si veda nelle note alle premesse.