Art. 23.
                         Diffusione dei dati
  1.  Al fine di diffondere l'informazione statistica ufficiale sulla
struttura  socio-demografica,  economica  ed occupazionale del Paese,
l'Istat  e'  autorizzato  a rendere disponibili i dati dei censimenti
relativi  alla  consistenza  delle  unita'  di  rilevazione  ed  alle
principali  caratteristiche  di  cui  all'articolo 3, comma 2, e agli
articoli 4  e  5,  anche  con frequenza inferiore alle tre unita', ad
esclusione  dei  dati  di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
 
          Nota all'art. 23:
              -  Il  testo vigente dell'art. 22 della citata legge 31
          dicembre 1996, n. 675, e' il seguente:
              "Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei
          a  rivelare  l'origine  razziale  ed etnica, le convinzioni
          religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni  a carattere religioso, filosofico, politico
          o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
          stato  di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
          di    trattamento    solo    con    il   consenso   scritto
          dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
              1-bis.  Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli
          aderenti  alle  confessioni religiose i cui rapporti con lo
          Stato  siano  regolati  da  accordi o intese ai sensi degli
          articoli 7  e  8  della  Costituzione,  nonche' relativi ai
          soggetti   che   con  riferimento  a  finalita'  di  natura
          esclusivamente  religiosa  hanno  contatti  regolari con le
          medesime  confessioni,  che  siano  trattati  dai  relativi
          organi  o  enti  civilmente riconosciuti, sempreche' i dati
          non   siano  comunicati  o  diffusi  fuori  delle  medesime
          confessioni.  Queste  ultime  determinano  idonee  garanzie
          relativamente ai trattamenti effettuati.
              2.  Il  Garante  comunica  la  decisione adottata sulla
          richiesta  di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
          quali  la  mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto. Con il
          provvedimento  di  autorizzazione,  ovvero successivamente,
          anche  sulla  base  di eventuali verifiche, il Garante puo'
          prescrivere    misure    e    accorgimenti    a    garanzia
          dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
          ad adottare.
              3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
          di  soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
          e'  consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
          di  legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
          possono  essere  trattati,  le  operazioni  eseguibili e le
          rilevanti  finalita'  di  interesse pubblico perseguite. In
          mancanza  di  espressa  disposizione  di legge, e fuori dai
          casi  previsti  dai decreti legislativi di modificazione ed
          integrazione  della  presente  legge, emanati in attuazione
          della  legge  31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
          possono   richiedere   al   Garante,   nelle   more   della
          specificazione    legislativa,    l'individuazione    delle
          attivita',  tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
          legge,  che  perseguono  rilevanti  finalita'  di interesse
          pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
          sensi  del  comma  2,  il  trattamento dei dati indicati al
          comma 1.
              3-bis.  Nei  casi  in  cui  e' specificata, a norma del
          comma  3,  la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma
          non  sono  specificati  i  tipi  di  dati  e  le operazioni
          eseguibili,  i soggetti pubblici, in applicazione di quanto
          previsto  dalla presente legge e dai decreti legislativi di
          attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia
          di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo
          i  rispettivi  ordinamenti,  i tipi di dati e di operazioni
          strettamente  pertinenti  e  necessari  in  relazione  alle
          finalita'  perseguite  nei  singoli  casi, aggiornando tale
          identificazione periodicamente.
              4.  I  dati  personali  idonei  a  rivelare lo stato di
          salute  e  la  vita  sessuale  possono  essere  oggetto  di
          trattamento  previa  autorizzazione del Garante, qualora il
          trattamento  sia necessario ai fini dello svolgimento delle
          investigazioni   di   cui   all'art.   38  delle  norme  di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura   penale,   approvate   con  decreto  legislativo
          28 luglio  1989,  n.  271,  e  successive modificazioni, o,
          comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
          diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che
          i  dati  siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
          per    il   periodo   strettamente   necessario   al   loro
          perseguimento.   Il  Garante  prescrive  le  misure  e  gli
          accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
          di  un  apposito  codice di deontologia e di buona condotta
          secondo  le  modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera
          h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2".