Art. 24. Comunicazione e pubblicita' 1. L'Istat promuove, nelle forme ritenute piu' efficaci, iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonche' l'utilizzazione da parte della collettivita' dei dati pubblicati. 2. Gli organi censuari, assumendone il relativo onere finanziario, possono promuovere d'intesa con l'Istat anche tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, idonee iniziative a livello territoriale, al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attivita' di cui al comma 1. 3. Le regioni, avvalendosi dei propri Uffici di statistica, possono avviare, d'intesa con l'Istat, iniziative divulgative e attivita' informative sulle finalita' dei censimenti. 4. Il manifesto ufficiale di cui all'articolo 20, comma 1, e gli altri mezzi di informazione e propaganda forniti dall'Istat sono esenti dall'imposta di pubblicita' e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettere g) e i), e 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Nota all'art 24: - Il testo degli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante norme di "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento deirifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", e' il seguente: "Art. 17 (Esenzioni dall'imposta). - 1. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio; f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13; g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie". "Art. 21 (Esenzioni dal diritto). - 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati".