ART. 24 (L)
                       (Indennita' di trasferta)

     1.  Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo,
  spetta  una  sola  indennita'  di  trasferta  se  i  luoghi dove la
  notificazione  deve  essere  eseguita  distano  fra di loro meno di
  cinquecento metri.