Articolo 45
                  Prescrizioni di tutela indiretta

   1.  Il Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure
e  le  altre  norme  dirette  ad  evitare  che  sia messa in pericolo
l'integrita'  dei  beni  culturali  immobili,  ne  sia danneggiata la
prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e
di decoro.
   2.  Le  prescrizioni  di  cui al comma 1, adottate e notificate ai
sensi  degli  articoli  46  e 47, sono immediatamente precettive. Gli
enti  pubblici  territoriali  interessati recepiscono le prescrizioni
medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.