Articolo 46
                Procedimento per la tutela indiretta

  1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta,
anche  su  motivata  richiesta della regione o di altri enti pubblici
territoriali  interessati,  dandone  comunicazione  al  proprietario,
possessore  o  detentore  a  qualsiasi  titolo  dell'immobile  cui le
prescrizioni  si  riferiscono.  Se  per  il numero dei destinatari la
comunicazione  personale  non  e' possibile o risulta particolarmente
gravosa,   il  soprintendente  comunica  1'  avvio  del  procedimento
mediante idonee forme di pubblicita'.
  2.  La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile
in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela
indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
  3.  Nel  caso di complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata
anche al comune o alla citta' metropolitana.
  4.  La  comunicazione  comporta,  in  via  cautelare, la temporanea
immodificabilita'  dell'immobile  limitatamente  agli  aspetti cui si
riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
  5.  Gli  effetti  indicati  al  comma  4  cessano alla scadenza del
termine  del  relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
          Nota all'art. 46:
              -  Per  il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, si veda in nota all'art. 14.